Deliberazione di Giunta comunale n. 220 del 14./05/2002
Determinazione dei valori medi delle aree edificabili
da assumere a riferimento per gli accertamenti sulle denunce I.C.I. relative
alle aree edificabili - anno 2002
1) RICHIAMATA la propria deliberazione n° 235 del
22/05/2001, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale sono stati determinati i valori medi da assumere a riferimento per gli
accertamenti sulle denunce ICI relative all'anno 2001, illustrate in apposita tabella allegata alla deliberazione stessa;
2) RICHIAMATE inoltre tutte le motivazioni, modalità e finalità con le quali e per le quali sono stati determinati i
valori medi di mercato delle aree edificabili, illustrate ampiamente nella citata deliberazione ed in particolare i
punti 9 a) e b) delle premesse che qui di seguito si riportano:
a) i valori esposti nella predetta tabella costituiscono riferimento per l'autolimitazione del potere di accertamento dell'Amministrazione comunale in quanto il valore di mercato di ciascuna singola area discende comunque da proprie specifiche condizioni la cui verifica è demandata alla fase di accertamento;
b) non saranno comunque assoggettate ad accertamento le denunce ICI ed i versamenti relativi ad aree edificabili il cui valore di riferimento non sia inferiore a quello risultante dall'applicazione della tabella sopra indicata;
3) RITENUTO quindi di ribadire che detti valori, così come quelli relativi agli anni precedenti, sono stati elabora
quelli relativi agli anni precedenti, sono stati elaborati dal Comune quali valori per l'autolimitazione del potere di accertamento sull'I.C.I. da
parte dell'Amministrazione comunale come sopra indicato al punto 2/a, per cui si ritiene non possano essere idonei per essere assunti quale automatico riferimento per la stima dei singoli cespiti da parte di altri soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale, per imposizioni anche di natura fiscale, diverse dall'I.C.I.;
4) Considerato che:
a) i valori assunti per l'anno 2001 sono scaturiti da ampie considerazioni contenute nella relazione allegata
alla propria deliberazione n° 235 del 22/05/2001;
b) le variazioni intervenute rispetto alla situazione illustrata nella predetta relazione non sono tali da modificare i valori finali già deliberati per il 2001, anche con riferimento all'esigua variazione ISTAT di prezzi al consumo + 2,3%;
5) RITENUTO, pertanto di confermare anche per il 2002 gli stessi valori di mercato delle aree edificabili da assumere a riferimento per gli accertamenti sulle denunce ICI assunti per il 2001 precisando che detti valori dunque rimangono invariati rispetto all'anno precedente e sono stati espressi in Euro;
6) VISTA la tabella, che si allega alla presente, nella quale sono riportati i valori medi di mercato delle aree
edificabili cui riferirsi per la determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini dell'applicazione dell'ICI e dei conseguenti accertamenti, dando atto che i valori in essa espressi sono correlati ai valori medi di mercato
delle aree edificabili per l'anno 2002;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale - Sezione Urbanistica ed Edilizia Privata,
Geom. Vincenzo Bettinzana;
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 TUEL;
VISTO l'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 TUEL;
VISTO l'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 TUEL;
CON VOTI unanimi;
DELIBERA
1) di determinare i valori medi di mercato delle aree edificabili da assumere a riferimento per gli accertamenti dell'ICI relativi all'anno 2002 secondo quanto indicato nella tabella allegata alla presente dando atto di
quanto previsto al punto 2 a) e b) e 3);
2) di inviare la presente deliberazione, in elenco, ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari, ai sensi e per gli effetti
dell'art.125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 TUEL;
3) di dichiararla, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.
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ALLEGATI:
- Tabella
con indicati i valori.
- Cartina
illustrativa della suddivisione del territorio comunale in 4 microzone
catastali.
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