CAPITOLATO PER LA GESTIONE DEL RIFUGIO INTERCOMUNALE PER CANI

Scarica il documento in formato Word

Approvato con deliberazione di C.C. n. 72 del 72/5/1999
Modificato con deliberazione di C.C. n. 93 del 30/6/2000
Modificato con deliberazione di C.C. n. 132 del 18/10/2002

Modificato con deliberazione di C.C. n. 137 del 19/12/2003


I N D I C E

TITOLO I – DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL RIFUGIO INTERCOMUNALE PER CANI

ART. 1 - Oggetto del capitolato

ART. 2 - Caratteristiche strutturali del Rifugio

ART. 3 - Durata della gestione

ART. 4 - Importo delle quote giornaliere e importo presunto del servizio

ART. 5 - Modalità di pagamento

ART. 6 - Referente per la gestione

ART. 7 - Modalità di gestione del Rifugio e obblighi a carico del Gestore

ART. 8 - Registro degli animali presenti

ART. 9 - Procedure inerenti l’anagrafe canina

ART. 10 - Oneri a carico del Gestore

ART. 11 - Cura degli animali e programma sanitario di medicina preventiva

TITOLO II – AFFIDO DEI CANI RANDAGI OSPITATI PRESSO IL RIFUGIO INTERCOMUNALE

ART. 12 - Disposizioni generali per l’adozione degli animali

ART. 13 - Richieste di adozione

ART. 14 - Controlli sulle adozioni

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 15 - Oneri a carico degli Enti Convenzionati

ART. 16 - Riferimenti normativi

ART. 17 - Spese contrattuali

ART. 18 - Diritto di recesso

ART. 19 - Elezione del domicilio

ART. 20 - Assicurazioni ed obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

ART. 21 - Controllo e penalità

ART. 22 - Consegna della struttura e inventario

ART. 23 - Divieto di cessione

ART. 23 bis - Rinvii

ART. 24 - Clausola compromissoria

ART. 25 - Risoluzione del contratto

ALLEGATO - Scheda di affido -cani randagi


TITOLO I – DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL RIFUGIO INTERCOMUNALE PER CANI

ART.1 - Oggetto del capitolato

1.   Oggetto del presente capitolato è il servizio di gestione del rifugio intercomunale per cani sito in località San Lorenzino Basso,8 a Desenzano del Garda, nell'area identificata al fg. 48 mapp. n° 9 e porzione dei mappali 14 e 15 del N.C.T.R. del Comune Censuario di Desenzano del Garda.

2.    Il servizio prevede, ai sensi della legge-quadro n.281 del 14.8.91 e della legge regionale della Lombardia n. 30 del 08 settembre 1987, la cura ed al mantenimento dei cani randagi reperiti sui territori dei Comuni di Desenzano del Garda, Montichiari e Sirmione e degli eventuali altri comuni che richiederanno ospitalità per i cani provenienti dai loro territori.

3.    E' fatto divieto di cedere anche parzialmente i servizi oggetto del presente capitolato.

ART.2 - Caratteristiche strutturali del Rifugio

1.   La struttura di ricovero per cani randagi oggetto del presente servizio è costituita da n° 70  box (con un numero di 3 cani per box) in grado di contenere fino ad un massimo di 200 animali circa e comunque secondo le prescrizioni indicate dal Servizio Veterinario dell’A.S.L. (Distretto di Salò).

2.   Gli immobili che si affidano in gestione sono dotati dei seguenti servizi: n° 2 studi veterinari (uno di questi dovrà essere riservato all’A.S.L. per attività ambulatoriali), magazzino, locale preparazione cibi, locale lavaggio cani, locale personale, n° 2 servizi igienici.

ART.3 - Durata della gestione

1.   L’affidamento del servizio di gestione del Rifugio avrà la durata di due anni, con decorrenza dal 01.01.2004 e comunque l’affidamento avrà durata  di almeno 90 giorni dopo la scadenza al fine di garantire il subentro ed il passaggio dell’eventuale nuovo gestore.

2.   Il presente capitolato può essere revisionato in ogni momento, in accordo tra le parti, qualora intervengano significative variazioni nelle modalità di gestione.

3.   E’ facoltà delle parti, ricorrendone i presupposti di legge, rinnovare l’incarico per altri due anni alle stesse condizioni di cui al presente capitolato, salvo l’adeguamento in base all’indice ISTAT, se richiesto.

ART. 4 - Importo delle quote giornaliere e importo presunto del servizio

1.      L'importo delle quote giornaliere per animale è determinato in € 2,50 per cane.

2.    Per l’affidamento della gestione di cui al comma 1 dell’art.3 è previsto uno stanziamento in grado di prevedere il ricovero di n. 130 cani, per un importo di € 118.625,00 IVA esente.

ART. 5 - Modalità di pagamento

1.      L’Ente Coordinatore liquiderà  i corrispettivi dovuti nel modo seguente:

-    rate trimestrali saranno versate anticipatamente entro 30 giorni dalla presentazione di nota spese riepilogativa delle presenze degli animali ospitati nella struttura per il periodo antecedente a quello oggetto del pagamento, secondo le quote giornaliere per cane di cui all’art. 4 comma 1;

-    l’ultima rata trimestrale sarà liquidata a saldo, una volta verificate le presenze relative all’anno di gestione, entro 30 giorni dalla cessazione dell’affidamento, salvo che eventuali proroghe dell’affidamento stesso richiedano la definizione di nuove modalità di pagamento.

2.    Resta inteso, e ferma restando la capienza massima del Rifugio pari a 200 animali circa, che i corrispettivi saranno erogati sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite.

3.    Il Gestore, ad ogni presentazione della nota spese per il pagamento dei corrispettivi, dovrà anche consegnare la copia aggiornata del Registro di entrata/uscita del Rifugio di cui all’art.8 o in alternativa prospetto riepilogativo delle presenze degli animali ospitati.

4.   Nel caso di errori od inesattezze contenuti nella nota spese la eventuale differenza nei corrispettivi sarà conguagliata con il pagamento successivo.

ART. 6 - Referente per la gestione

Il Gestore, al fine di favorire un ordinato coordinamento dell’attività, dovrà comunicare all’Ente Coordinatore , entro 60 giorni dall’approvazione della presente capitolato, il nominativo della persona referente nei rapporti che attengono gli aspetti amministrativi e gestionali, impegnandosi altresì a comunicarne le eventuali variazioni. 

ART. 7 - Modalità di gestione del Rifugio e obblighi a carico del Gestore 

1.   La gestione del Rifugio dovrà avvenire nel pieno rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali in materia di randagismo, sotto la vigilanza del Distretto Veterinario dell’ A.S.L. di Salò.

2.   Il personale messo a disposizione dal Gestore dovrà svolgere tutte le operazioni afferenti la gestione del Rifugio per cani; il Gestore dovrà, in particolare, garantire la presenza di idoneo personale in numero sufficiente a garantire che tutte le funzioni connesse con il mantenimento e la cura degli animali siano adeguatamente eseguite con regolarità in modo da assicurare idonee condizioni igienico-sanitarie e di benessere e salute degli animali.

3.   Gli animali dovranno essere accuditi in modo da garantirne la salute ed il benessere, assicurando il vitto, la pulizia e le cure a ciascuno di essi, tenendo separati i cuccioli senza madri e le madri con eventuali cucciolate, nonché animali morsicatori o pericolosi; dovranno inoltre essere previste, ove necessario, un'alimentazione differenziata, l’assunzione di particolari tecnologie al fine di salvaguardare la salute degli animali, previa consultazione del Servizio Veterinario dell’A.S.L.(Distretto di Salò), nonché il controllo da parte di un veterinario (almeno due giorni alla settimana) per assicurare la necessaria assistenza agli animali ospitati.

4.   Gli orari di apertura del Rifugio al pubblico dovranno essere indicativamente i seguenti: - tutti i giorni, festivi inclusi, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 - ed in ogni caso dovrà essere garantita l'apertura del Rifugio per almeno tre ore al mattino e tre ore al pomeriggio. Un cartello con tale orario dovrà essere appeso al cancello d'ingresso in apposito spazio e dovrà essere concordato con l’Ufficio Ambiente dell’Ente Coordinatore.

5.   Il personale del Gestore dovrà comunque essere presente nel Rifugio ed a disposizione dell'A.S.L.,  degli Enti Convenzionati e degli organi di polizia, negli orari concordati come sopra.

6.   Dovrà essere fornito un numero telefonico in caso di chiamate urgenti.

7.   Dovrà essere sempre consentito il libero accesso al Rifugio al personale dell'ASL e degli Enti Convenzionati, con particolare riferimento all’Ufficio Ambiente dell’Ente Coordinatore, per consentire tutte le verifiche di istituto.

8.   Gli eventi eccezionali che riguardano gli animali ricoverati od il Rifugio in genere devono essere comunicati urgentemente all’Ufficio Ambiente dell’Ente Coordinatore entro le 24 ore successive all'evento stesso.

9.   Una volta raggiunta la massima capienza di ricovero della struttura, consistente ordinariamente in numero di 200 cani circa e comunque nel limite indicato dal Servizio Veterinario dell' ASL, l'eventuale nuovo ricovero, peraltro provvisorio di cani, potrà avvenire soltanto previo assenso espresso dall'Ufficio Ambiente dell’Ente Coordinatore su competente parere del Servizio Sanitario dell’ASL (Distretto di Salò). Eventuali animali introdotti in violazione di quanto sopra, non verranno riconosciuti al fine della corresponsione della relativa quota di mantenimento  e comporteranno le sanzioni di cui all’art. 21.

10. A decorrere dal 1 gennaio 2004, qualora vi fossero ancora posti disponibili, sarà consentito accogliere presso il rifugio con le modalità di cui al comma 11 del presente articolo, animali provenienti da comuni non convenzionati.

11. Gli animali provenienti dai comuni di cui al comma precedente dovranno essere preliminarmente ospitati per almeno 10 giorni presso il canile sanitario dove verranno sottoposti a tutte le procedure di controllo medico-veterinario e verranno accolti in seguito al parere favorevole di tutti gli enti convenzionati, che valuteranno il numero di box disponibili al momento della richiesta scritta che il comune interessato dovrà inviare all’Ente Coordinatore.

12. A decorrere dal 1 gennaio 2004, in caso di disponibilità di box, ferma restando la precedenza data ai comuni non convenzionati di cui al comma 10 del presente articolo, potrà essere consentita l’ospitalità di emergenza per animali di proprietà di soggetti privati che, in seguito a particolari situazioni di disagio valutabili dall’Ente Coordinatore, ne facciano specifica richiesta.

13. Al momento del ricovero dei cani il proprietario dovrà presentare copia dell’autorizzazione al ricovero rilasciata dall’Ente Coordinatore e copia della documentazione amministrativa che attesti che il cane è iscritto all’anagrafe canina, munito del prescritto tatuaggio e già sottoposto alla prevista profilassi sanitaria; il trasporto del cane presso il Rifugio è a carico del richiedente.

14. In particolare il Gestore dovrà aver cura di:

a)   verificare che le superfici non presentino fessure, depressioni ed irregolarità ove l'acqua, gli insetti, i roditori e/o le uova dei parassiti intestinali possano stabilirsi;

b)   le pareti ed i soffitti dovranno essere mantenuti in condizioni tali da facilitarne la pulizia e da impedire l'entrata di insetti e roditori;

c)   evitare che sulle superfici di drenaggio si verifichi il ristagno delle urine e dell'acqua di lavaggio  al fine di evitare lo sviluppo di cattivi odori;

d)   essere attentamente seguite, durante l’utilizzo, le istruzioni riportate sull'etichetta di prodotti detergenti o disinfettanti impedendo ai cani l'accesso a queste soluzioni onde evitarne l'ingestione;

e)    lavare quotidianamente i box; permettere l’asciugatura , prima della reintroduzione dei cani, delle varie superfici dopo averle trattate con prodotti disinfettanti;

f)     allontanare oggetti (quali ad esempio sacchi vuoti contenenti gli alimenti , attrezzature non utilizzate, rotte oppure scartate) che possano causare l'annidamento di insetti e roditori;

g)   eliminare i residui asciutti presenti sulle superfici rigide all'interno della struttura, (box, pavimenti e corridoi), al fine di raccogliere pelo, polvere e detriti soprattutto a livello di fessure, angoli ed interstizi;

h)   lavare giornalmente le ciotole per il cibo e per l'acqua con soluzioni detergenti, risciacquarle con disinfettanti e lasciarle asciugare prima del loro successivo utilizzo;

i)     impiegare buoni prodotti ad azione disinfettante, in accordo con quanto riportato sulle istruzioni, al fine di favorire l'eliminazione di microrganismi responsabili di varie malattie e a contribuire a ridurre le cause di cattivo odore all'interno del rifugio;

j)      proteggere, per quanto possibile, tutte le porte e le finestre per impedire l'ingresso di mosche, zanzare ed altri insetti;

k)      provvedere ogni volta ad un sollecito allontanamento dei rifiuti prodotti all’interno del rifugio;

l)     non spruzzare insetticidi nella direzione dei sacchi per il cibo così come di qualsiasi altro contenitore destinato agli alimenti od all'acqua di bevanda;

m) impedire che gli animali possano raggiungere le trappole contro i topi eventualmente utilizzate;

n)   rimuovere giornalmente le feci presenti nelle aree verdi esterne. 

15.  Il Gestore è inoltre soggetto ai seguenti obblighi:

a)   è responsabile nei confronti degli Enti Convenzionati e di terzi, nei casi di mancata applicazione di ogni misura utile alla salvaguardia delle persone e dei beni comunque interessati dalla gestione del servizio;

b)   accetta che il Rifugio affidato in gestione sia oggetto di visita da parte di soci di enti od altre associazioni protezionistiche e naturaliste, fatto salvo che la richiesta sia motivata e venga effettuata almeno 7 giorni prima del termine fissato per la visita;

c)   è disponibile a trasmettere eventuali dati inerenti la gestione che prevedano l'indicazione degli addetti utilizzati per la gestione, eventuali incarichi professionali affidati per le attività specifiche connesse alla gestione, le modalità tecniche di alimentazione, di governo e assistenza sanitaria degli animali;

d)   dovrà consentire l’accesso al Rifugio per le attività di vigilanza ed ispezione agli addetti del servizio sanitario ai quali sia stata attribuita, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1984, n. 61 all'art. 8, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nonché agli addetti alla vigilanza igienico sanitaria, muniti di tesserino, ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64. 

ART. 8 - Registro degli animali presenti

1.   Il Gestore dovrà annotare su apposito registro i dati degli animali presenti all’interno del rifugio.

2.   I moduli di registrazione da utilizzare saranno predisposti a cura del Gestore e sottoposti all’approvazione dell’Ente coordinatore.

3.   Tali moduli dovranno contenere:

a)      numero progressivo;

b)      il segnalamento (razza, sesso, età, mantello, taglia);

c)      il numero di identificazione assegnato ai sensi della L.R. n° 30/1987 come indicato al successivo articolo 9 ;

d)      la data di ingresso;

e)      i dati relativi alle vaccinazioni effettuate;

f)        i dati inerenti le visite effettuate;

g)      i dati relativi ai controlli di routine nei confronti delle malattie parassitarie;

h)      altre informazioni circa lo stato di salute e/o la dieta di ciascun animale;

i)        data di eventuale uscita;

j)         numero della scheda di affido (se uscito per affidamento);

k)      due foto a colori: dell'intera sagoma di profilo ed in primo piano della testa;

l)        annotazioni varie ed eventuali.

4.   Il Registro dovrà essere preventivamente vidimato in ogni pagina dal Responsabile del Coordinamento (o da altro funzionario incaricato) dell’Ente Coordinatore al momento dell'assunzione della gestione del Rifugio.
Il Registro non dovrà contenere cancellazioni e/o abrasioni e, in caso di errore, dovrà essere riportata una annotazione in calce
.   

5.   Tutti i cani ricoverati presso il Rifugio dovranno transitare preventivamente presso i canili sanitari del Servizio Veterinario dell'ASL di Brescia, dove verranno mantenuti sotto osservazione per almeno 10 giorni e sottoposti a tatuaggio ed alle necessarie vaccinazioni.

6.   I cani provenienti dai canili sanitari devono essere accompagnati da scheda di identificazione e da scheda clinica.

7.   La documentazione inerente la gestione del Rifugio specificata ai commi precedenti, dovrà essere conservata dal Gestore, con facoltà di accesso e controllo della stessa da parte degli Enti Convenzionati.

8.   Il Gestore dovrà garantire senza onere alcuno presso lo studio veterinario identificato all’art. 1, comma 2, il servizio ambulatoriale di medicina veterinaria da parte dell’A.S.L. di Brescia.  

ART. 9  - Procedure inerenti l’anagrafe canina 

1.   Tutti i cani presenti all’interno del Rifugio dovranno essere iscritti all'anagrafe canina e contrassegnati da un numero di riconoscimento impresso mediante tatuaggio indolore recante la sigla della provincia e un numero progressivo con le modalità previste dalla Legge Regionale n° 30 del 1987.

2.   Il tatuaggio è eseguito a cura dei veterinari ufficiali delle A.S.L. oppure da veterinari autorizzati. 

3.   Il Gestore è tenuto a denunciare all’Ente Coordinatore la presenza dell'animale, il suo trasferimento, la scomparsa o la morte entro 15 giorni dall'evento.

4.   In occasione dei raduni per il tatuaggio degli animali organizzati presso il Rifugio dall’A.S.L. di Salò, il Gestore ha l’obbligo dell’assistenza per tutte le attività che dovessero rendersi necessarie.  

ART. 10 - Oneri a carico del Gestore

1.   Sono a carico del Gestore, gli oneri inerenti:

a)   gli interventi di manutenzione ordinaria inerenti il rifugio;

b)   l’approvvigionamento di cibo, di materiale per la pulizia e disinfezione dei box e delle strutture di servizio e di altri materiali ritenuti utili e necessari per la gestione stessa;

c)   la dieta degli animali dovrà prevedere una percentuale minima dal 25 al 50% di alimentazione umida (scarti avicoli o di altro tipo) secondo le ragioni di opportunità stabilite dal Gestore;

d)   l'assistenza veterinaria (visite e cure veterinarie, interventi chirurgici, eventuale trasporto e ricovero in strutture sanitarie specializzate etc.); in casi particolari che richiedono specifiche cure per la tutela dello stato di salute dell’animale l’Ente coordinatore si farà carico degli eventuali oneri per gli interventi sanitari di cui si tratta;

e)   gli interventi di sterilizzazione sulle femmine;

f)     le utenze di acqua, energia elettrica, telefono ed altri servizi;

g)   gli interventi di disinfestazione e derattizzazione all'interno dell'area del Rifugio e relative strutture;

h)   la tariffa per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati;

i)     lo smaltimento di rifiuti speciali inclusi i pericolosi e i sanitari (carcasse di animali, rifiuti da medicazione, da disinfezione, ecc.) da effettuare secondo le prescrizioni delle vigenti normative sui rifiuti;

j      la manutenzione delle aree verdi (potatura piante, sfalcio erba, concimazione e annaffiatura) e della recinzione;

k)   tutto quant'altro occorre per il buon mantenimento di salute degli animali secondo le prescrizioni del Servizio Veterinario dell’ A.S.L. di Salò. 

ART. 11 - Cura degli animali e programma sanitario di medicina preventiva

1.   Il Gestore dovrà provvedere affinché gli animali abbiano un normale sviluppo, siano ben curati e ricevano una dieta completa e bilanciata, seguendo un criterio di priorità basato sull'età, trattando per primi i soggetti più predisposti alle infezioni.

2.   Il Gestore dovrà aver cura di evitare la diffusione di organismi patogeni da un animale all'altro all'interno della popolazione presente nel rifugio, adottando buone procedure sanitarie e applicando un programma sanitario preventivo.
A tal fine il Gestore dovrà avvalersi della collaborazione di un medico veterinario per concordare il programma sanitario adatto alle esigenze della struttura, includendo le vaccinazioni periodiche, i programmi di controllo per le parassitosi interne ed esterne e i programmi nei confronti della verminosi dei cani.

3.   Il nominativo del medico veterinario e copia del  programma sanitario di cui al comma precedente dovranno essere trasmessi  all’A.S.L. ed agli Enti convenzionati entro 60 giorni dalla approvazione del presente capitolato.

4.   Il medico veterinario dovrà effettuare la visita periodica degli animali allo scopo di prevenire gravi problemi sanitari all'interno della popolazione del rifugio ed intervenire sollecitamente in caso di necessità.

5.   Sia per i cuccioli in accrescimento che per i cani adulti il programma sanitario dovrà almeno prevedere le seguenti vaccinazioni contro:

-         cimurro;

-         epatite;

-         leptospirosi;

-         parvovirosi;

-         malattia da coronavirus;

-         rabbia (se necessaria).

6.   Le vaccinazioni potranno variare a seconda dell'età, del sesso e del livello di attività dei cani, oltre che di altri fattori.

7.   I cani di tutte le età dovranno essere controllati e trattati se necessario, per le parassitosi interne sostenute di ascaridi ancilostomi, tenie, tricocefili ed altre specie.

8.   Il medico veterinario potrà sviluppare, con scadenze regolari, un programma per il controllo dei campioni fecali e per il trattamento specifico di quei cani che presentano parassitosi.

9.   Il medico veterinario potrà operare in termini di profilassi nei confronti della filariosi canina, dall'inizio della primavera all'autunno, in relazione alla presenza delle zanzare.

10. E’ consentito l'impiego di agenti chimici nel controllo dei parassiti esterni quali pulci, zecche e pidocchi.

11. Tutti i trattamenti di cui sopra dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni del  veterinario libero professionista.

12. Si dovrà utilizzare un accurato sistema per la registrazione delle cartelle cliniche al fine di disporre delle necessarie informazioni riguardanti i cani.

13. Ogni nuova introduzione e gli animali eventualmente malati dovranno essere ricoverati in reparto isolato prima di essere reinseriti nella struttura principale.  

TITOLO II - AFFIDO DEI CANI RANDAGI OSPITATI PRESSO IL RIFUGIO INTERCOMUNALE

ART. 12 - Disposizioni generali per l’adozione degli animali 

1.   Il Gestore è autorizzato a cedere in adozione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nonché da altre modalità che verranno eventualmente individuate e comunicate dagli Enti Convenzionati, i cani ricoverati nel Rifugio, compilando alla loro uscita l'apposita "scheda di affido - cani randagi" (allegata al presente capitolato) una copia della quale dovrà essere consegnata all'Ufficio Ambiente dell’Ente Coordinatore.

2.   I cittadini o le associazioni di volontariato possono ottenere gratuitamente i cani ospitati nel Rifugio; all'atto del rilascio deve essere consegnato al richiedente apposito certificato sanitario.

3.     Il Gestore dovrà incentivare l’affido dei cani randagi catturati sul territorio comunale al fine di avere un numero minore di cani ricoverati presso il Rifugio intercomunale e a tal fine si impegna a promuovere l'affidamento dei cani con iniziative di sensibilizzazione rivolte alla popolazione, autonome e programmate di concerto con l’Ufficio Ambiente dell’Ente Coordinatore.

4.   Potrà essere valutata la possibilità di incentivi in favore del Gestore per le attività di promozione dallo stesso intraprese per favorire l’adozione di animali presenti nel rifugio.  

5.   Qualora al momento dell’adozione dell’animale l’affidatario dovesse erogare spontaneamente dei contributi al Gestore tali contributi non dovranno rientrare nella contabilità di gestione, ma il Gestore dovrà darne comunicazione scritta all’Ente Coordinatore.

ART. 13 - Richieste di adozione

1.   La richiesta di affido deve essere inoltrata su apposita modulistica (Verbale di affido) che verrà redatta dal Gestore e sottoposta all’Ente Coordinatore entro 15 giorni dall’approvazione del presente capitolato. Tale modulistica dovrà essere resa disponibile presso la sede degli Enti convenzionati oppure presso il Rifugio.

2.   In seguito alla compilazione del Verbale di Affido il richiedente potrà ritirare l’animale richiesto

3.   Il cane prescelto deve essere consegnato solo se già tatuato dal Servizio Veterinario dell’A.S.L. di Salò  e verrà accompagnato da:

a)   Verbale di Affido;

b)   dall’attestazione dell’avvenuto tatuaggio riportante il numero cronologico di identificazione con le modalità di cui all’ art. 9;

c)   certificazione veterinaria comprovante lo stato di salute dell’animale. 

ART. 14 - Controlli sulle adozioni

1.   Delle adozioni effettuate dovrà essere effettuata relativa annotazione a cura del Gestore su apposito elenco da sottoporre preventivamente all’Ente Coordinatore per la vidimazione. Ai sensi della Legge 241/90 il registro è consultabile a chi ne fa esplicita richiesta scritta all’U.R.P. dell’Ente Coordinatore. Tutte le adozioni devono essere comunicate al Distretto Veterinario di Salò per l’aggiornamento dell’anagrafe canina.

2.   L’affidatario del cane, nel caso di decesso dello stesso, deve avvisare tempestivamente il Gestore e qualora venisse riscontrato il decesso per morte violenta o avvelenamento si dovrà avvisare immediatamente il Servizio Veterinario dell’A.S.L..

3.   L’affidatario del cane deve avvisare il Distretto Veterinario di Salò per l’aggiornamento dell’anagrafe canina in caso di decesso dell’animale, di passaggio ad altro proprietario o di cambio di residenza.

4.   Il Gestore coadiuvato dagli Uffici Ambiente degli Enti Convenzionati, anche tramite la Polizia Municipale o il Servizio veterinario dell’A.S.L., se il caso lo dovesse richiedere, è tenuto a controlli periodici presso il luogo in cui è detenuto il cane in affido al fine di verificare la corretta tenuta dell’animale per quanto riguarda la cura dello stesso ed il suo benessere fisico complessivo.

5.   Il Gestore coadiuvato dal personale di vigilanza di cui al comma precedente, nel caso accertasse il maltrattamento dell’animale, dovrà procedere ad  attivarsi immediatamente per predisporre gli atti per la revoca dell’affido con conseguente ricovero del cane presso il Rifugio. 

TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 15 - Oneri a carico degli Enti Convenzionati

1.   Restano a carico degli Enti Convenzionati gli oneri relativi a:

a)    gli interventi di manutenzione straordinaria;

b)   le eventuali forniture eccezionali dovute per garantire l'efficienza del Rifugio e la sua rispondenza a requisiti di legge o a prescrizioni del Servizio Veterinario dell'ASL di Salò che esulino dalla normale gestione. 

ART. 16 - Riferimenti normativi

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato in materia di gestione operativa si rimanda alla Legge‑quadro n. 281 del 14.8.91 ed alla Legge Regionale n. 30 del 08.09.1987, cui si fa espresso riferimento.

ART. 17 - Spese contrattuali

Sono a carico del Gestore con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti degli Enti Convenzionati, le eventuali spese contrattuali e fiscali, se dovute, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto.  

ART. 18 - Diritto di recesso

 1.   Il Gestore potrà recedere dal contratto con preavviso di almeno 3 mesi da comunicarsi mediante lettera raccomandata.

Ciò sarà possibile solo per gravi motivi imprevedibili e sopravvenuti, consistenti nella necessità di far cessare, con la gestione, una situazione oltremodo gravosa e tale da pregiudicare la continuazione della sua attività.

2.   Per la sospensione o la risoluzione del contratto, non è previsto alcun indennizzo.

ART. 19 - Elezione del domicilio

1.   Il Gestore dovrà eleggere il proprio domicilio presso il Comune di Desenzano del Garda (Ente Coordinatore).

2.   Detto domicilio dovrà essere mantenuto per tutta la durata del rapporto contrattuale ed ogni eventuale variazione, sempre ben inteso nell'ambito dei territori degli Enti Convenzionati, dovrà essere comunicata entro 24 ore. 

ART. 20 - Assicurazioni ed obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 

1.      Il Gestore è tenuto alla rigorosa osservanza di tutta la normativa applicabile, nei confronti del personale dipendente e non, utilizzato per lo svolgimento del servizio, in materia contributiva, previdenziale ed assicurativa.

2.   Il Gestore ha l'obbligo di osservare nei confronti del proprio personale dipendente a qualsiasi titolo le norme e le prescrizioni di legge e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza per gli infortuni sul lavoro. In particolare è tenuto a versare i contributi e le quote di retribuzione stabiliti dai contratti collettivi di lavoro nonché a provvedere per lo stesso personale all'assicurazione agli effetti assistenziali e per gli infortuni sul lavoro, e ad osservare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

3.   Il Gestore si impegna a comunicare entro 10 giorni all’Ente Coordinatore le eventuali variazioni dell'atto costitutivo, dello statuto o delle cariche associative, nonché si impegna a comunicare, entro 24 ore, la modifica del Referente di cui all’art. 6.

4.   Il Gestore assume l'obbligo di stipulare per il servizio alla stessa affidato una polizza di assicurazione:

a)   per responsabilità civile verso terzi (considerando anche gli Enti Convenzionati come terzo), con un massimale annuale non inferiore a € 1.500.000 per danni a persone, cose ed animali;

b)  per incendi e rischi diversi (compresi gli atti vandalici) causati ad impianti, strutture, fabbricati, pertinenze, mezzi, attrezzature con un massimale non inferiore a € 1.000.000 con clausola “valore a nuovo”.

5.    Copia delle predette polizze dovrà essere trasmessa annualmente all’Ente Coordinatore con le seguenti modalità:

a)   per il primo anno entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione del presente contratto e comunque prima dello stipula del  contratto stesso;

b)   per gli anni successivi, nel caso si ricorra alla richiesta di rinnovo di cui all’art. 3 comma 3 entro e non oltre 30 giorni dal pagamento del premio annuale.  

ART. 21 - Controllo e penalità

1.   Gli Enti Convenzionati si riservano la più ampia facoltà di esercitare il controllo e la vigilanza sulla gestione e lo svolgimento delle attività di gestione, anche effettuando controlli in ogni momento e senza preavviso alcuno, per verificare il buono stato di mantenimento degli animali ricoverati e la buona conservazione e gestione della struttura.

2.   Ogni inadempimento o infrazione ad una delle prescrizioni previste nel presente capitolato, fatta salva l'applicazione di più gravi sanzioni previste dalle norme vigenti, sarà contestata a norma della legge 241/90 con invito a voler presentare eventuali scritti difensivi entro 7 giorni.

3.   Nel caso tali giustificazioni non risultassero soddisfacenti, potrà essere comminata, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, una sanzione per ogni infrazione nella misura indicata nel caso di:

a)      infrazioni di lieve entità quali la mancata pulizia dei box e delle aree esterne:  € 100

b)      manchevolezza o inefficienza nella qualità dei servizi prestati o nel loro espletamento: € 100

c)      ritardo o mancato adempimento degli obblighi di cui al presente capitolato: € 250

d)      mancata stipula delle polizze assicurative: € 500

e)      non utilizzo di personale adeguato in relazione alle mansioni da svolgere: € 250

f)        infrazioni di diverso genere connesse alla tenuta del Registro di Entrata/Uscita degli animali: € 250

g)      mancata o non corretta esecuzione delle vaccinazioni : € 500

h)      introduzione di animali oltre il numero massimo consentito: € 500

i)        altro inadempimento non previsto nel presente elenco: importo da commisurarsi di volta in volta a seconda della gravità dell’inadempimento  

4.   La contestazione dell’addebito dovrà essere contestata al Gestore a mezzo di raccomandata A.R. assegnando un termine di 8 giorni dal ricevimento della contestazione per eventuali controdeduzioni; in mancanza di osservazioni o in presenza di giustificazioni non ritenute pertinenti l’Ente Coordinatore procederà all’irrogazione della penale prevista per il caso specifico.

5.   Qualora ne ricorrano i presupposti, per gravi violazioni, si darà corso alla procedura di cui al successivo art. 25. 

ART. 22 - Consegna della struttura e inventario 

1.   Le strutture ed i materiali ed attrezzature dovranno essere riconsegnati alla scadenza dell'incarico in stato di buona conservazione.

2.   Tutto ciò che verrà riconsegnato danneggiato od in cattivo stato di conservazione sarà addebitato al gestore uscente secondo le normali valutazioni di mercato, in base allo stato di degrado verificato.  

ART. 23 - Divieto di cessione 

1.   E’ fatto divieto al Gestore di cedere la gestione senza il preventivo consenso scritto dell’ Ente Coordinatore, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causate agli Enti Convenzionati. 

2.   E’ comunque possibile, su richiesta scritta da parte del Gestore, derogare al divieto di cessione  di cui al comma 1 in caso di cessione dell’attività ad una associazione senza scopo di lucro che svolga la propria attività nei settori della tutela e della valorizzazione della natura e dell’ambiente.

3.  L’eventuale cessione dovrà essere approvata dagli Enti Convenzionati con specifico provvedimento.

ART. 23 bis - Rinvii

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato in materia di disposizioni contrattuali, le parti dichiarano di rimettersi alle disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente in materia.

ART. 24  - Clausola compromissoria

 1.  Per qualsiasi controversia inerente l’interpretazione del presente capitolato è competente il Foro di Brescia.

 ART. 25 - Risoluzione del contratto

A seguito di gravi o ripetute mancanze o negligenze riscontrate nell'esecuzione del servizio in oggetto, o per qualsiasi altra inadempienza od infrazione delle prescrizioni del presente capitolato, a meno di comprovate cause di forza maggiore non imputabili al Gestore, il Comitato di Gestione, previa contestazione, a norma della legge n. 241/90, si riserva la facoltà di risolvere il contratto di gestione, fatta salva l'eventuale azione di risarcimento danni, e di provvedere quindi all'assegnazione del servizio ad altra associazione senza scopo di lucro operante per la tutela degli animali randagi.


Allegato

N. progressivo ..........

SCHEDA DI AFFIDO - CANI RANDAGI 
(da compilare a cura del responsabile della struttura) 

Elementi identificativi dell'animale:

razza ............................................................... taglia ..................................................................

sesso ...............................................................

mantello ............................................................... colore ............................................................

età (approssimativa) .............................................

numero tatuaggio .................................................. altro ............................................................

Servizio veterinario azienda sanitaria locale dove il cane è stato tatuato:

A.S.L. n. ...... di ........................................... prov. .......... indirizzo ..........................................

_________________________________________________

DICHIARAZIONE DELL’AFFIDATARIO

Il sottoscritto ............................................................... residente in .................................................. prov.: ........... telefono ......./......................., identificato con documento di riconoscimento ............................. n. ............................. rilasciato in ............................................................ in qualità di affidatario dell'animale di cui sopra, si impegna a mantenere lo stesso in buone condizioni presso la propria residenza o al seguente domicilio:

.......................................................................................................................................................... e a non cederlo se non previa segnalazione al servizio veterinario della azienda sanitaria locale dove il cane è stato tatuato.

Si impegna altresì a dichiarare allo stesso servizio lo smarrimento o il decesso dell'animale e a mostrare l'animale affidato al personale all'uopo incaricato nel corso dei controlli domiciliari predisposti dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente.

Firma del responsabile della struttura ..............................................

Firma dell' affidatario del cane           ................................................


     

    U.R.P.
    "Punto di Risposta"

    Torna all'indice
    dei Regolamenti

    Home page
    di Desenzano d/G