CAPITOLATO PER LA GESTIONE DEL RIFUGIO INTERCOMUNALE PER CANI
Approvato con deliberazione di C.C. n. 72 del
72/5/1999
Modificato con deliberazione di C.C. n. 93
del 30/6/2000
Modificato con deliberazione di C.C. n.
132 del 18/10/2002
Modificato con deliberazione di C.C. n. 137 del 19/12/2003
I N D I C E
TITOLO I – DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL RIFUGIO INTERCOMUNALE PER CANIART. 1 - Oggetto del capitolato
ART. 2 - Caratteristiche strutturali del Rifugio
ART. 3 - Durata della gestione
ART. 4 - Importo delle quote giornaliere e importo presunto del servizio
ART. 5 - Modalità di pagamento
ART. 6 - Referente per la gestione
ART. 7 - Modalità di gestione del Rifugio e obblighi a carico del Gestore
ART. 8 - Registro degli animali presenti
ART. 9 - Procedure inerenti l’anagrafe canina
ART. 10 - Oneri a carico del Gestore
ART. 11 - Cura degli animali e programma sanitario di medicina preventiva
TITOLO II – AFFIDO DEI CANI RANDAGI OSPITATI PRESSO IL RIFUGIO INTERCOMUNALE
ART. 12 - Disposizioni generali per l’adozione degli animali
TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 15 - Oneri a carico degli Enti Convenzionati
ART. 16 - Riferimenti normativi
ART. 19 - Elezione del domicilio
ART. 20 - Assicurazioni ed obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
ART. 21 - Controllo e penalità
ART. 22 - Consegna della struttura e inventario
ART. 24 - Clausola compromissoria
ART.1 - Oggetto del capitolato
1.
Oggetto del presente capitolato è il servizio di gestione del rifugio
intercomunale per cani sito in località San Lorenzino Basso,8 a Desenzano del
Garda, nell'area identificata al fg. 48 mapp. n° 9 e porzione dei mappali 14 e
15 del N.C.T.R. del Comune Censuario di Desenzano del Garda.
2.
Il servizio prevede, ai sensi della legge-quadro n.281 del 14.8.91 e
della legge regionale della Lombardia n. 30 del 08 settembre 1987, la cura ed al
mantenimento dei cani randagi reperiti sui territori dei Comuni di Desenzano del
Garda, Montichiari e Sirmione e degli eventuali altri comuni che richiederanno
ospitalità per i cani provenienti dai loro territori.
3. E' fatto divieto di cedere anche parzialmente i servizi
oggetto del presente capitolato.
1.
La struttura di ricovero per cani randagi oggetto del presente servizio è
costituita da n° 70 box (con un numero di 3 cani per box) in grado di
contenere fino ad un massimo di 200 animali circa e comunque secondo le
prescrizioni indicate dal Servizio Veterinario dell’A.S.L. (Distretto di Salò).
2. Gli immobili che si affidano in gestione sono dotati dei seguenti
servizi: n° 2 studi veterinari (uno di questi dovrà essere riservato all’A.S.L.
per attività ambulatoriali), magazzino, locale preparazione cibi, locale
lavaggio cani, locale personale, n° 2 servizi igienici.
1. L’affidamento del servizio di gestione del Rifugio avrà la durata di
due anni, con decorrenza dal 01.01.2004
e comunque l’affidamento avrà durata
di almeno 90 giorni dopo la scadenza al fine di garantire il subentro ed
il passaggio dell’eventuale nuovo gestore.
2. Il presente capitolato può essere revisionato in ogni momento, in
accordo tra le parti, qualora intervengano significative variazioni nelle
modalità di gestione.
3. E’ facoltà delle parti, ricorrendone i presupposti di legge, rinnovare
l’incarico per altri due anni alle stesse condizioni di cui al presente
capitolato, salvo l’adeguamento in base all’indice ISTAT, se richiesto.
1.
L'importo delle quote giornaliere per animale è determinato in € 2,50
per cane.
2. Per l’affidamento della gestione di cui al comma 1 dell’art.3 è
previsto uno stanziamento in grado di prevedere il ricovero di n. 130 cani, per
un importo di € 118.625,00 IVA esente.
1.
L’Ente Coordinatore liquiderà i
corrispettivi dovuti nel modo seguente:
- rate trimestrali saranno versate anticipatamente entro 30
giorni dalla presentazione di nota spese riepilogativa delle presenze degli
animali ospitati nella struttura per il periodo antecedente a quello oggetto del
pagamento, secondo le quote giornaliere per cane di cui all’art. 4 comma 1;
- l’ultima rata trimestrale sarà liquidata a saldo, una
volta verificate le presenze relative all’anno di gestione, entro 30 giorni
dalla cessazione dell’affidamento, salvo che eventuali proroghe
dell’affidamento stesso richiedano la definizione di nuove modalità di
pagamento.
2. Resta inteso, e ferma restando la capienza massima del Rifugio pari a 200
animali circa, che i corrispettivi saranno erogati sulla base delle prestazioni
effettivamente eseguite.
3. Il Gestore, ad ogni presentazione della nota spese per il pagamento dei
corrispettivi, dovrà anche consegnare la copia aggiornata del Registro di
entrata/uscita del Rifugio di cui all’art.8 o in alternativa prospetto
riepilogativo delle presenze degli animali ospitati.
4. Nel caso di errori od inesattezze contenuti nella nota spese la eventuale
differenza nei corrispettivi sarà conguagliata con il pagamento successivo.
ART.
6 -
Referente per la gestione
Il
Gestore, al fine di favorire un ordinato coordinamento dell’attività, dovrà
comunicare all’Ente Coordinatore , entro 60 giorni dall’approvazione della
presente capitolato, il nominativo della persona referente nei rapporti che
attengono gli aspetti amministrativi e gestionali, impegnandosi altresì a
comunicarne le eventuali variazioni.
1. La gestione del Rifugio dovrà avvenire nel pieno rispetto delle vigenti
normative nazionali e regionali in materia di randagismo, sotto la vigilanza del
Distretto Veterinario dell’ A.S.L. di Salò.
2. Il personale messo a disposizione dal Gestore dovrà svolgere tutte le
operazioni afferenti la gestione del Rifugio per cani; il Gestore dovrà, in
particolare, garantire la presenza di idoneo personale in numero sufficiente a
garantire che tutte le funzioni connesse con il mantenimento e la cura degli
animali siano adeguatamente eseguite con regolarità in modo da assicurare
idonee condizioni igienico-sanitarie e di benessere e salute degli animali.
3. Gli animali dovranno essere accuditi in modo da garantirne la salute ed il benessere, assicurando il vitto, la pulizia e le cure a ciascuno di essi, tenendo separati i cuccioli senza madri e le madri con eventuali cucciolate, nonché animali morsicatori o pericolosi; dovranno inoltre essere previste, ove necessario, un'alimentazione differenziata, l’assunzione di particolari tecnologie al fine di salvaguardare la salute degli animali, previa consultazione del Servizio Veterinario dell’A.S.L.(Distretto di Salò), nonché il controllo da parte di un veterinario (almeno due giorni alla settimana) per assicurare la necessaria assistenza agli animali ospitati.
4. Gli orari di apertura del Rifugio al pubblico dovranno essere
indicativamente i seguenti: - tutti i giorni, festivi inclusi, dalle ore 9,00
alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 - ed in ogni caso dovrà essere
garantita l'apertura del Rifugio per almeno tre ore al mattino e tre ore al
pomeriggio. Un cartello con tale orario dovrà essere appeso al cancello
d'ingresso in apposito spazio e dovrà essere concordato con l’Ufficio
Ambiente dell’Ente Coordinatore.
5. Il personale del Gestore dovrà comunque essere presente nel Rifugio ed a
disposizione dell'A.S.L., degli
Enti Convenzionati e degli organi di polizia, negli orari concordati come sopra.
6. Dovrà essere fornito un numero telefonico in caso di chiamate urgenti.
7. Dovrà essere sempre consentito il libero accesso al Rifugio al personale
dell'ASL e degli Enti Convenzionati, con particolare riferimento all’Ufficio
Ambiente dell’Ente Coordinatore, per consentire tutte le verifiche di
istituto.
8. Gli eventi eccezionali che riguardano gli animali ricoverati od il
Rifugio in genere devono essere comunicati urgentemente all’Ufficio Ambiente
dell’Ente Coordinatore entro le 24 ore successive all'evento stesso.
9. Una volta raggiunta la massima capienza di ricovero della
struttura, consistente ordinariamente in numero di 200 cani circa e comunque nel
limite indicato dal Servizio Veterinario dell' ASL, l'eventuale nuovo ricovero,
peraltro provvisorio di cani, potrà avvenire soltanto previo assenso espresso
dall'Ufficio Ambiente dell’Ente Coordinatore su competente parere del Servizio
Sanitario dell’ASL (Distretto di Salò). Eventuali animali introdotti in
violazione di quanto sopra, non verranno riconosciuti al fine della
corresponsione della relativa quota di mantenimento
e comporteranno le sanzioni di cui all’art. 21.
10. A decorrere dal 1 gennaio 2004, qualora vi fossero ancora posti
disponibili, sarà consentito accogliere presso il rifugio con le modalità di
cui al comma 11 del presente articolo, animali provenienti da comuni non
convenzionati.
11. Gli animali provenienti dai comuni di cui al comma precedente dovranno
essere preliminarmente ospitati per almeno 10 giorni presso il canile sanitario
dove verranno sottoposti a tutte le procedure di controllo medico-veterinario e
verranno accolti in seguito al parere favorevole di tutti gli enti
convenzionati, che valuteranno il numero di box disponibili al momento della
richiesta scritta che il comune interessato dovrà inviare all’Ente
Coordinatore.
12. A decorrere dal 1 gennaio 2004, in caso di disponibilità di box, ferma
restando la precedenza data ai comuni non convenzionati di cui al comma 10 del
presente articolo, potrà essere consentita l’ospitalità di emergenza per
animali di proprietà di soggetti privati che, in seguito a particolari
situazioni di disagio valutabili dall’Ente Coordinatore, ne facciano specifica
richiesta.
13. Al
momento del ricovero dei cani il proprietario dovrà presentare copia
dell’autorizzazione al ricovero rilasciata dall’Ente Coordinatore e copia
della documentazione amministrativa che attesti che il cane è iscritto
all’anagrafe canina, munito del prescritto tatuaggio e già sottoposto alla
prevista profilassi sanitaria; il trasporto del cane presso il Rifugio è a
carico del richiedente.
14. In particolare il Gestore dovrà aver cura di:
a) verificare che le superfici non presentino fessure, depressioni ed
irregolarità ove l'acqua, gli insetti, i roditori e/o le uova dei parassiti
intestinali possano stabilirsi;
b) le pareti ed i soffitti dovranno essere mantenuti in condizioni tali da
facilitarne la pulizia e da impedire l'entrata di insetti e roditori;
c) evitare
che sulle superfici di drenaggio si verifichi il ristagno delle urine e
dell'acqua di lavaggio al fine di
evitare lo sviluppo di cattivi odori;
d)
essere attentamente seguite, durante l’utilizzo, le istruzioni
riportate sull'etichetta di prodotti detergenti o disinfettanti impedendo ai
cani l'accesso a queste soluzioni onde evitarne l'ingestione;
e) lavare quotidianamente i box; permettere l’asciugatura , prima della
reintroduzione dei cani, delle varie superfici dopo averle trattate con prodotti
disinfettanti;
f) allontanare oggetti (quali ad esempio sacchi vuoti contenenti gli
alimenti , attrezzature non utilizzate, rotte oppure scartate) che possano
causare l'annidamento di insetti e roditori;
g) eliminare i residui asciutti presenti sulle superfici rigide all'interno
della struttura, (box, pavimenti e corridoi), al fine di raccogliere pelo,
polvere e detriti soprattutto a livello di fessure, angoli ed interstizi;
h) lavare giornalmente le ciotole per il cibo e per l'acqua con soluzioni
detergenti, risciacquarle con disinfettanti e lasciarle asciugare prima del loro
successivo utilizzo;
i)
impiegare buoni prodotti ad azione disinfettante, in accordo con quanto
riportato sulle istruzioni, al fine di favorire l'eliminazione di microrganismi
responsabili di varie malattie e a contribuire a ridurre le cause di cattivo
odore all'interno del rifugio;
j) proteggere, per quanto possibile, tutte le porte e le finestre per impedire l'ingresso di mosche, zanzare ed altri insetti;
k)
provvedere ogni volta ad un sollecito allontanamento dei rifiuti prodotti
all’interno del rifugio;
l) non spruzzare insetticidi nella direzione dei sacchi per il cibo così
come di qualsiasi altro contenitore destinato agli alimenti od all'acqua di
bevanda;
m) impedire che gli animali possano raggiungere le trappole contro i topi
eventualmente utilizzate;
n) rimuovere giornalmente le feci presenti nelle aree verdi esterne.
15. Il Gestore è inoltre soggetto ai seguenti obblighi:
a) è responsabile nei confronti degli Enti Convenzionati e di terzi, nei casi di mancata applicazione di ogni misura utile alla salvaguardia delle persone e dei beni comunque interessati dalla gestione del servizio;
b) accetta che il Rifugio affidato in gestione sia oggetto di visita da
parte di soci di enti od altre associazioni protezionistiche e naturaliste,
fatto salvo che la richiesta sia motivata e venga effettuata almeno 7 giorni
prima del termine fissato per la visita;
c) è disponibile a trasmettere eventuali dati inerenti la gestione che
prevedano l'indicazione degli addetti utilizzati per la gestione, eventuali
incarichi professionali affidati per le attività specifiche connesse alla
gestione, le modalità tecniche di alimentazione, di governo e assistenza
sanitaria degli animali;
d) dovrà
consentire l’accesso al Rifugio per le attività di vigilanza ed ispezione
agli addetti del servizio sanitario ai quali sia stata attribuita, ai sensi
della legge regionale 30 novembre 1984, n. 61 all'art. 8, la qualifica di
ufficiale di polizia giudiziaria, nonché agli addetti alla vigilanza igienico
sanitaria, muniti di tesserino, ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 26
ottobre 1981, n. 64.
ART.
8 - Registro degli animali presenti
1. Il Gestore dovrà annotare su apposito registro i dati degli animali presenti all’interno del rifugio.
2. I moduli di registrazione da utilizzare saranno predisposti a cura del Gestore e sottoposti all’approvazione dell’Ente coordinatore.
3. Tali moduli dovranno contenere:
a)
numero progressivo;
b)
il
segnalamento (razza, sesso, età, mantello, taglia);
c)
il numero
di identificazione assegnato ai sensi della L.R. n° 30/1987 come indicato al
successivo articolo 9 ;
d)
la data di ingresso;
e)
i dati
relativi alle vaccinazioni effettuate;
f)
i dati
inerenti le visite effettuate;
g)
i dati
relativi ai controlli di routine nei confronti delle malattie parassitarie;
h)
altre
informazioni circa lo stato di salute e/o la dieta di ciascun animale;
i)
data di eventuale uscita;
j)
numero della scheda di affido (se uscito per
affidamento);
k)
due foto a colori: dell'intera sagoma di profilo ed in
primo piano della testa;
l)
annotazioni varie ed eventuali.
4. Il
Registro dovrà essere preventivamente vidimato in ogni pagina dal Responsabile
del Coordinamento (o da altro funzionario incaricato) dell’Ente Coordinatore
al momento dell'assunzione della gestione del Rifugio.
Il Registro non dovrà contenere cancellazioni e/o abrasioni e, in caso di
errore, dovrà essere riportata una annotazione in calce.
5. Tutti i cani ricoverati presso il Rifugio dovranno transitare
preventivamente presso i canili sanitari del Servizio Veterinario dell'ASL di
Brescia, dove verranno mantenuti sotto osservazione per almeno 10 giorni e
sottoposti a tatuaggio ed alle necessarie vaccinazioni.
6.
I cani provenienti dai canili sanitari devono essere accompagnati da
scheda di identificazione e da scheda clinica.
7. La documentazione inerente la gestione del Rifugio
specificata ai commi precedenti, dovrà essere conservata dal Gestore, con
facoltà di accesso e controllo della stessa da parte
degli Enti Convenzionati.
8.
Il Gestore dovrà garantire senza onere alcuno presso lo studio
veterinario identificato all’art. 1, comma 2, il servizio ambulatoriale di
medicina veterinaria da parte dell’A.S.L. di Brescia.
ART.
9 - Procedure inerenti
l’anagrafe canina
1. Tutti i cani presenti all’interno del Rifugio dovranno essere iscritti
all'anagrafe canina e contrassegnati da un numero di riconoscimento impresso
mediante tatuaggio indolore recante la sigla della provincia e un numero
progressivo con le modalità previste dalla Legge Regionale n° 30 del 1987.
2.
Il tatuaggio è eseguito a cura dei veterinari ufficiali delle A.S.L.
oppure da veterinari autorizzati.
3. Il Gestore è tenuto a denunciare all’Ente Coordinatore la presenza
dell'animale, il suo trasferimento, la scomparsa o la morte entro 15 giorni
dall'evento.
4.
In occasione dei raduni per il tatuaggio degli animali organizzati presso
il Rifugio dall’A.S.L. di Salò, il Gestore ha l’obbligo dell’assistenza
per tutte le attività che dovessero rendersi necessarie.
ART.
10 - Oneri a carico del Gestore
1. Sono a
carico del Gestore, gli oneri inerenti:
a)
gli interventi di manutenzione ordinaria inerenti il rifugio;
b) l’approvvigionamento di cibo, di materiale per la pulizia e
disinfezione dei box e delle strutture di servizio e di altri materiali ritenuti
utili e necessari per la gestione stessa;
c) la dieta degli animali dovrà prevedere una percentuale minima dal 25 al
50% di alimentazione umida (scarti avicoli o di altro tipo) secondo le ragioni
di opportunità stabilite dal Gestore;
d)
l'assistenza veterinaria (visite e cure veterinarie, interventi
chirurgici, eventuale trasporto e ricovero in strutture sanitarie specializzate
etc.); in casi particolari che richiedono specifiche cure per la tutela dello
stato di salute dell’animale l’Ente coordinatore si farà carico degli
eventuali oneri per gli interventi sanitari di cui si tratta;
e) gli interventi di sterilizzazione sulle femmine;
f)
le utenze di acqua, energia elettrica, telefono ed altri
servizi;
g)
gli interventi di disinfestazione e derattizzazione all'interno dell'area
del Rifugio e relative strutture;
h)
la tariffa per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e
assimilati;
i)
lo smaltimento di rifiuti speciali inclusi i pericolosi e
i sanitari (carcasse di animali, rifiuti da medicazione, da disinfezione, ecc.)
da effettuare secondo le prescrizioni delle vigenti normative sui rifiuti;
j
la manutenzione delle aree verdi (potatura piante,
sfalcio erba, concimazione e annaffiatura) e della recinzione;
k)
tutto quant'altro occorre per il buon mantenimento di salute degli
animali secondo le prescrizioni del Servizio Veterinario dell’ A.S.L. di Salò.
ART.
11 - Cura degli animali e programma sanitario di medicina preventiva
1.
Il Gestore dovrà provvedere affinché gli animali abbiano un normale sviluppo,
siano ben curati e ricevano una dieta completa e bilanciata, seguendo un
criterio di priorità basato sull'età, trattando per primi i soggetti più
predisposti alle infezioni.
2. Il Gestore dovrà aver cura di evitare la diffusione di organismi
patogeni da un animale all'altro all'interno della popolazione presente nel
rifugio, adottando buone procedure sanitarie e applicando un programma sanitario
preventivo.
A tal fine il Gestore dovrà avvalersi della collaborazione di un medico
veterinario per concordare il programma sanitario adatto alle esigenze della
struttura, includendo le vaccinazioni periodiche, i programmi di controllo per
le parassitosi interne ed esterne e i programmi nei confronti della verminosi
dei cani.
3. Il nominativo del medico veterinario e copia del programma sanitario di cui al comma precedente dovranno essere trasmessi all’A.S.L. ed agli Enti convenzionati entro 60 giorni dalla approvazione del presente capitolato.
4. Il medico veterinario dovrà effettuare la visita periodica degli animali
allo scopo di prevenire gravi problemi sanitari all'interno della popolazione
del rifugio ed intervenire sollecitamente in caso di necessità.
5. Sia per i cuccioli in accrescimento che per i cani adulti il programma sanitario dovrà almeno prevedere le seguenti vaccinazioni contro:
-
cimurro;
-
epatite;
-
leptospirosi;
-
parvovirosi;
-
malattia da coronavirus;
-
rabbia (se necessaria).
6. Le vaccinazioni potranno variare a seconda dell'età, del sesso e del livello di attività dei cani, oltre che di altri fattori.
7. I cani di tutte le età dovranno essere controllati e trattati se necessario, per le parassitosi interne sostenute di ascaridi ancilostomi, tenie, tricocefili ed altre specie.
8. Il medico veterinario potrà sviluppare, con scadenze regolari, un programma per il controllo dei campioni fecali e per il trattamento specifico di quei cani che presentano parassitosi.
9. Il medico veterinario potrà operare in termini di profilassi nei confronti della filariosi canina, dall'inizio della primavera all'autunno, in relazione alla presenza delle zanzare.
10. E’ consentito l'impiego di agenti chimici nel controllo dei parassiti esterni quali pulci, zecche e pidocchi.
11. Tutti i trattamenti di cui sopra dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni del veterinario libero professionista.
12. Si dovrà utilizzare un accurato sistema per la registrazione delle cartelle cliniche al fine di disporre delle necessarie informazioni riguardanti i cani.
13.
Ogni nuova introduzione e gli animali eventualmente malati
dovranno essere ricoverati in reparto isolato prima di essere reinseriti nella
struttura principale.
TITOLO
II - AFFIDO DEI CANI RANDAGI OSPITATI PRESSO IL RIFUGIO INTERCOMUNALE
1.
Il Gestore è autorizzato a cedere in adozione, secondo le modalità
previste dalla normativa vigente, nonché da altre modalità che verranno
eventualmente individuate e comunicate dagli Enti Convenzionati, i cani
ricoverati nel Rifugio, compilando alla loro uscita l'apposita "scheda di
affido - cani randagi" (allegata al presente capitolato) una copia della
quale dovrà essere consegnata all'Ufficio Ambiente dell’Ente Coordinatore.
2.
I cittadini o le associazioni di volontariato possono ottenere
gratuitamente i cani ospitati nel Rifugio; all'atto del rilascio deve essere
consegnato al richiedente apposito certificato sanitario.
3.
Il Gestore dovrà incentivare l’affido dei cani randagi catturati sul
territorio comunale al fine di avere un numero minore di cani ricoverati presso
il Rifugio intercomunale e a tal fine si
impegna a promuovere l'affidamento dei cani con iniziative di sensibilizzazione
rivolte alla popolazione, autonome e programmate di concerto con l’Ufficio
Ambiente dell’Ente Coordinatore.
4. Potrà essere valutata la possibilità di incentivi in favore del Gestore
per le attività di promozione dallo stesso intraprese per favorire l’adozione
di animali presenti nel rifugio.
5. Qualora al momento dell’adozione dell’animale l’affidatario dovesse
erogare spontaneamente dei contributi al Gestore tali contributi non dovranno
rientrare nella contabilità di gestione, ma il Gestore dovrà darne
comunicazione scritta all’Ente Coordinatore.
1.
La richiesta di affido deve essere inoltrata su apposita modulistica
(Verbale di affido) che verrà redatta dal Gestore e sottoposta all’Ente
Coordinatore entro 15 giorni dall’approvazione del presente capitolato. Tale
modulistica dovrà essere resa disponibile presso la sede degli Enti
convenzionati oppure presso il Rifugio.
2. In seguito alla compilazione del Verbale di Affido il richiedente potrà
ritirare l’animale richiesto
3.
Il cane prescelto deve essere consegnato solo se già tatuato dal
Servizio Veterinario dell’A.S.L. di Salò
e verrà accompagnato da:
a) Verbale di Affido;
b) dall’attestazione dell’avvenuto tatuaggio riportante il numero
cronologico di identificazione con le modalità di cui all’ art. 9;
c) certificazione veterinaria comprovante lo stato di salute dell’animale.
1.
Delle adozioni effettuate dovrà essere effettuata relativa annotazione a
cura del Gestore su apposito elenco da sottoporre preventivamente all’Ente
Coordinatore per la vidimazione. Ai sensi della Legge 241/90 il registro è
consultabile a chi ne fa esplicita richiesta scritta all’U.R.P. dell’Ente
Coordinatore. Tutte le adozioni devono essere comunicate al Distretto
Veterinario di Salò per l’aggiornamento dell’anagrafe canina.
2. L’affidatario del cane, nel caso di decesso dello
stesso, deve avvisare tempestivamente il Gestore e qualora venisse riscontrato
il decesso per morte violenta o avvelenamento si dovrà avvisare immediatamente
il Servizio Veterinario dell’A.S.L..
3. L’affidatario del cane deve avvisare il Distretto Veterinario di Salò
per l’aggiornamento dell’anagrafe canina in caso di decesso dell’animale,
di passaggio ad altro proprietario o di cambio di residenza.
4. Il Gestore coadiuvato dagli Uffici Ambiente degli Enti Convenzionati,
anche tramite la Polizia Municipale o il Servizio veterinario dell’A.S.L., se
il caso lo dovesse richiedere, è tenuto a controlli periodici presso il luogo
in cui è detenuto il cane in affido al fine di verificare la corretta tenuta
dell’animale per quanto riguarda la cura dello stesso ed il suo benessere
fisico complessivo.
5. Il Gestore coadiuvato dal personale di vigilanza di cui al comma
precedente, nel caso accertasse il maltrattamento dell’animale, dovrà
procedere ad attivarsi
immediatamente per predisporre gli atti per la revoca dell’affido con
conseguente ricovero del cane presso il Rifugio.
1. Restano a carico degli Enti Convenzionati gli oneri relativi a:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria;
b) le eventuali forniture eccezionali dovute per garantire l'efficienza del
Rifugio e la sua rispondenza a requisiti di legge o a prescrizioni del Servizio
Veterinario dell'ASL di Salò che esulino dalla normale gestione.
Per tutto quanto non previsto dal presente
capitolato in materia di gestione operativa si rimanda alla Legge‑quadro
n. 281 del 14.8.91 ed alla Legge Regionale n. 30 del 08.09.1987, cui si fa
espresso riferimento.
Sono a carico del Gestore con rinuncia al diritto
di rivalsa nei confronti degli Enti Convenzionati, le eventuali spese
contrattuali e fiscali, se dovute, inerenti e conseguenti alla stipulazione del
contratto.
1. Il Gestore potrà recedere dal contratto con preavviso di almeno 3 mesi
da comunicarsi mediante lettera raccomandata.
Ciò sarà
possibile solo per gravi motivi imprevedibili e sopravvenuti, consistenti nella
necessità di far cessare, con la gestione, una situazione oltremodo gravosa e
tale da pregiudicare la continuazione della sua attività.
2. Per la sospensione o la risoluzione del contratto, non è previsto alcun
indennizzo.
1.
Il Gestore dovrà eleggere il proprio domicilio presso il Comune di
Desenzano del Garda (Ente Coordinatore).
2.
Detto domicilio dovrà essere mantenuto per tutta la durata del rapporto
contrattuale ed ogni eventuale variazione, sempre ben inteso nell'ambito dei
territori degli Enti Convenzionati, dovrà essere comunicata entro 24 ore.
1.
Il Gestore è tenuto alla rigorosa osservanza di tutta la normativa
applicabile, nei confronti del personale dipendente e non, utilizzato per lo
svolgimento del servizio, in materia contributiva, previdenziale ed
assicurativa.
2.
Il Gestore ha l'obbligo di osservare nei confronti del proprio personale
dipendente a qualsiasi titolo le norme e le prescrizioni di legge e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza per gli
infortuni sul lavoro. In particolare è tenuto a versare i contributi e le quote
di retribuzione stabiliti dai contratti collettivi di lavoro nonché a
provvedere per lo stesso personale all'assicurazione agli effetti assistenziali
e per gli infortuni sul lavoro, e ad osservare tutte le prescrizioni in materia
di sicurezza sul luogo di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. n.
626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Gestore si impegna a comunicare entro 10 giorni all’Ente
Coordinatore le eventuali variazioni dell'atto costitutivo, dello statuto o
delle cariche associative, nonché si impegna a comunicare, entro 24 ore, la
modifica del Referente di cui all’art. 6.
4. Il Gestore assume l'obbligo di stipulare per il servizio alla stessa
affidato una polizza di assicurazione:
a) per responsabilità civile verso terzi (considerando anche gli Enti
Convenzionati come terzo), con un massimale annuale non inferiore a €
1.500.000 per danni a persone, cose ed animali;
b) per incendi e rischi diversi (compresi gli atti vandalici) causati ad impianti, strutture, fabbricati, pertinenze, mezzi, attrezzature con un massimale non inferiore a € 1.000.000 con clausola “valore a nuovo”.
5.
Copia delle predette polizze dovrà essere trasmessa annualmente
all’Ente Coordinatore con le seguenti modalità:
a)
per il primo anno entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione
del presente contratto e comunque prima dello stipula del contratto stesso;
b) per gli anni successivi, nel caso si ricorra alla richiesta di rinnovo di
cui all’art. 3 comma 3 entro e non oltre 30 giorni dal pagamento del premio
annuale.
1.
Gli Enti Convenzionati si riservano la più ampia facoltà di esercitare
il controllo e la vigilanza sulla gestione e lo svolgimento delle attività di
gestione, anche effettuando controlli in ogni momento e senza preavviso alcuno,
per verificare il buono stato di mantenimento degli animali ricoverati e la
buona conservazione e gestione della struttura.
2. Ogni inadempimento o infrazione ad una delle prescrizioni previste nel
presente capitolato, fatta salva l'applicazione di più gravi sanzioni previste
dalle norme vigenti, sarà contestata a norma della legge 241/90 con invito a
voler presentare eventuali scritti difensivi entro 7 giorni.
3. Nel caso tali giustificazioni non risultassero soddisfacenti, potrà
essere comminata, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, una sanzione
per ogni infrazione nella misura indicata nel caso di:
a)
infrazioni di lieve entità quali la mancata pulizia dei box e delle aree
esterne: € 100
b)
manchevolezza o inefficienza nella qualità dei servizi prestati o nel
loro espletamento: € 100
c)
ritardo o mancato adempimento degli obblighi di cui al presente
capitolato: € 250
d)
mancata stipula delle polizze assicurative: € 500
e)
non utilizzo di personale adeguato in relazione alle mansioni da
svolgere: € 250
f)
infrazioni di diverso genere connesse alla tenuta del
Registro di Entrata/Uscita degli animali: € 250
g)
mancata o non corretta esecuzione delle vaccinazioni : € 500
h)
introduzione di animali oltre il numero massimo consentito: € 500
i)
altro inadempimento non previsto nel presente elenco:
importo da commisurarsi di volta in volta a seconda della gravità
dell’inadempimento
4. La contestazione dell’addebito dovrà essere contestata al Gestore a
mezzo di raccomandata A.R. assegnando un termine di 8 giorni dal ricevimento
della contestazione per eventuali controdeduzioni; in mancanza di osservazioni o
in presenza di giustificazioni non ritenute pertinenti l’Ente Coordinatore
procederà all’irrogazione della penale prevista per il caso specifico.
5. Qualora ne ricorrano i presupposti, per gravi violazioni, si darà corso
alla procedura di cui al successivo art. 25.
1. Le strutture ed i materiali ed attrezzature dovranno essere riconsegnati
alla scadenza dell'incarico in stato di buona conservazione.
2. Tutto ciò che verrà riconsegnato danneggiato od in cattivo stato di
conservazione sarà addebitato al gestore uscente secondo le normali valutazioni
di mercato, in base allo stato di degrado verificato.
1. E’ fatto divieto al Gestore di cedere la gestione senza il preventivo
consenso scritto dell’ Ente Coordinatore, pena l’immediata risoluzione del
contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causate agli Enti
Convenzionati.
2. E’ comunque possibile, su richiesta scritta da parte del Gestore,
derogare al divieto di cessione di
cui al comma 1 in caso di cessione dell’attività ad una associazione senza
scopo di lucro che svolga la propria attività nei settori della tutela e della
valorizzazione della natura e dell’ambiente.
3. L’eventuale cessione dovrà essere approvata dagli Enti Convenzionati
con specifico provvedimento.
Per tutto quanto non previsto nel presente
capitolato in materia di disposizioni contrattuali, le parti dichiarano di
rimettersi alle disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente in
materia.
1. Per qualsiasi controversia inerente l’interpretazione del presente
capitolato è competente il Foro di Brescia.
A seguito di gravi o ripetute mancanze o negligenze riscontrate nell'esecuzione del servizio in oggetto, o per qualsiasi altra inadempienza od infrazione delle prescrizioni del presente capitolato, a meno di comprovate cause di forza maggiore non imputabili al Gestore, il Comitato di Gestione, previa contestazione, a norma della legge n. 241/90, si riserva la facoltà di risolvere il contratto di gestione, fatta salva l'eventuale azione di risarcimento danni, e di provvedere quindi all'assegnazione del servizio ad altra associazione senza scopo di lucro operante per la tutela degli animali randagi.
N. progressivo ..........
SCHEDA DI AFFIDO - CANI RANDAGI
(da compilare a cura del responsabile della struttura)
Elementi identificativi dell'animale:
razza ............................................................... taglia ..................................................................
sesso ...............................................................
mantello ............................................................... colore ............................................................
età (approssimativa) .............................................
numero tatuaggio .................................................. altro ............................................................
Servizio veterinario azienda sanitaria locale dove il cane è stato tatuato:
A.S.L. n. ...... di ........................................... prov. .......... indirizzo ..........................................
_________________________________________________
DICHIARAZIONE DELL’AFFIDATARIO
Il sottoscritto ............................................................... residente in .................................................. prov.: ........... telefono ......./......................., identificato con documento di riconoscimento ............................. n. ............................. rilasciato in ............................................................ in qualità di affidatario dell'animale di cui sopra, si impegna a mantenere lo stesso in buone condizioni presso la propria residenza o al seguente domicilio:
.......................................................................................................................................................... e a non cederlo se non previa segnalazione al servizio veterinario della azienda sanitaria locale dove il cane è stato tatuato.
Si impegna altresì a dichiarare allo stesso servizio lo smarrimento o il decesso dell'animale e a mostrare l'animale affidato al personale all'uopo incaricato nel corso dei controlli domiciliari predisposti dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente.
Firma del responsabile della struttura ..............................................
Firma dell' affidatario del cane ................................................
U.R.P. "Punto di Risposta" |
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