LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTI DI NOTORIETA’ RESI ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L’ACCESSO A PRESTAZIONI AGEVOLATE E/O PER L’ATTRIBUZIONE DI BENEFICI ECONOMICI

Articolo 11 del Dpr 20 Ottobre 1998, N.403,
Circolare N. 8/99 del 22 ottobre 1999, Prot. N. 44700/99

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INDICE
1. Finalità

2. Tipologia dei controlli

3. Controlli diretti

4. Controlli indiretti

5. Modalità operative di svolgimento dei controlli

1. Termini temporali dei controlli
2. Scelta delle istanze da controllare
3. Modalità dei controlli
4. Controlli finalizzati alla rilevazione di errori materiali ed elementi informativi comunque sanabili.
5. Pubblicità sull’esito dei controlli a campione
6. Dichiarazioni mendaci: provvedimenti conseguenti

LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEI CONTROLLI

Allegato A) - SCHEMA DI PROTOCOLLO PER L'INTERSCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE


1. Finalità

Le presenti linee guida sono finalizzate all’attuazione delle procedure di controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DSC) e degli atti notori (DSAN) resi all’amministrazione comunale per l’accesso a prestazioni agevolate e/o l’attribuzione di benefici economici, ai sensi dell’articolo 11 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403, regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative e della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica N.8/99 del 22 ottobre 1999, Prot. N. 44700/99.

Le dizioni "autocertificazione" e "autocerticazioni" di seguito utilizzate sono da intendersi riferite sia alle dichiarazioni sostitutive (DSC) sia agli atti notori (DSAN) resi all’Amministrazione comunale ai sensi della normativa vigente.

2. Tipologia dei controlli

I controlli sulle autocertificazioni (DSC e DSAN) sono di due tipi: diretti e indiretti.

3. Controlli diretti

Per favorire una rapida conclusione dei procedimenti di controllo attraverso la diretta acquisizione delle informazioni, i responsabili del procedimento provvedono ad acquisire i dati necessari prioritariamente presso gli archivi informatizzati disponibili all’interno del Comune stesso.

Il Comune di Desenzano del Garda provvederà inoltre ad attivare - non appena sarà disponibile - la procedura per l’interconnessione telematica con le altre amministrazioni pubbliche.

4. Controlli indiretti

In attesa dell’avvio delle interconnessioni telematiche tra pubbliche amministrazioni, i controlli indiretti sono attivati quale sistema privilegiato di verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Laddove disponibili, i dati da verificare saranno prioritariamente richiesti agli uffici comunali che detengono stabilmente gli atti di competenza (anagrafici, fiscali, edilizi, tributari, ecc.).

Tali controlli possono avvenire a mezzo:

privilegiando tra questi, laddove possibile, i mezzi di trasmissione/ricezione più veloci.

In ogni caso, le comunicazioni suddette dovranno contenere le seguenti indicazioni:

Anche attraverso lo strumento della conferenza di servizi, potranno essere adottati protocolli di comunicazione tra il Comune di Desenzano del Garda e le amministrazioni certificanti, diretti a promuovere canali di comunicazione "dedicati" ai controlli sulle autocertificazioni, così da facilitare lo scambio di informazioni. Tali protocolli saranno stipulati sulla base del modello allegato sub. A) alle presenti linee guida.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge n. 127/1997, saranno favoriti – attraverso intese o convenzioni – la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile di altri Comuni, le altre amministrazioni pubbliche, nonché i gestori od esercenti di pubblici servizi, salve le norme in materia di diritto alla riservatezza delle persone.

5. Modalità operative di svolgimento dei controlli

Le procedure di svolgimento dei controlli che devono essere seguite dagli uffici procedenti sono le seguenti:

  1. Termini temporali dei controlli
I termini entro i quali devono essere attivati i controlli sono così stabiliti:
a) controlli puntuali anche su segnalazioni scritte
normalmente entro 15 giorni dalla conclusione del procedimento, e comunque entro il termine massimo di 30 giorni, salvo proroga motivata per esigenze di servizio o altre particolari situazioni;
    b) controlli a campione entro 30 giorni dalla data presa a riferimento per l’attivazione della verifica, salvo proroga motivata per esigenze di servizio o altre particolari situazioni.
    In caso di istanze presentate nel corso di tutto l’anno, i controlli verranno effettuati almeno ogni trimestre.

    c) controlli su segnalazione e su richiesta di altre amministrazioni o uffici
    entro 15 giorni dalla richiesta, e comunque entro il termine massimo di 30 giorni, salvo proroga motivata per esigenze di servizio o altre particolari situazioni.

  1. Scelta delle istanze da controllare
I controlli puntuali vengono effettuati in tutti i casi in cui vi sia dubbio sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni ed in particolare in presenza dei seguenti indicatori di rischio: La percentuale dei casi di autocertificazione da verificare quale controllo campione previsto dall’articolo 11, comma 1 del D.P.R. n. 403/1998 è stabilita, anche in relazione del numero delle dichiarazioni presentate e alla rilevanza degli effetti prodotti, nelle seguenti misure:

2.1) Servizi erogati dal settore Pubblica Istruzione,
       Centri Ricreativi Estivi Comunali,
       Centri di Aggregazione Giovanile:

Esenzione totale
6% dei dichiaranti, estratti a campione possibilmente in modo automatizzato o, in mancanza di idonei programmi, per sorteggio;

Riduzione tariffe
4% dei dichiaranti, estratti a campione, possibilmente in modo automatizzato o, in mancanza di idonei programmi, per sorteggio;

2.2) Servizi erogati dal settore Servizi Sociali: 10%
2.3) Aiuti economici di natura socio- assistenziale: 10%
2.4) Assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica: 20%
2.5) Asilo Nido: 20%
2.6) Contributi ad associazioni operanti nel settore socio-culturale, sportivo, ecc: 6%.

Qualora il controllo sia effettuato su richiesta di altre amministrazioni o di altri settori/servizi del Comune di Desenzano del Garda è necessario che la verifica sia condotta tenendo conto della finalizzazione della richiesta, quindi evitando improprie soluzioni di confronto comportanti trattamenti con eccedenza di dati.

  1. Modalità dei controlli

  2. Nella effettuazione dei controlli, sarà privilegiata la tempestività alla estensione dei medesimi, per non venir meno al principio della veridicità delle dichiarazioni dei cittadini e per semplificare l’attività amministrativa.

    Per le autocertificazioni dei cittadini stranieri disciplinate dall'articolo 5 del D.P.R. n. 403/1998, i controlli da effettuare all'estero devono comunque essere richiesti alle competenti autorità diplomatiche o consolari.

    La richiesta ad altre Pubbliche Amministrazioni deve essere inoltrata d’ufficio; l’interessato può a suo vantaggio documentare quanto dichiarato, trasmettendo anche attraverso strumenti telematici una copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei certificati di cui sia in possesso.

  3. Controlli finalizzati alla rilevazione di errori materiali ed elementi informativi comunque sanabili.
L’attività di controllo sulle certificazioni sostitutive deve essere in primo luogo finalizzata a rilevare la presenza di errori materiali su elementi informativi comunque sanabili. Il servizio procedente dovrà pertanto verificare:
  1. l’evidenza dell’errore (per es. dati anagrafici con cifre di nascita invertite o con l’indicazione dell’anno in corso invece dell’anno effettivo di nascita);
  2. la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
  3. la possibilità di essere sanato dall’ufficio procedente o direttamente dall’interessato con una dichiarazione integrativa. In tal caso si procederà – ove possibile – a far integrare la dichiarazione mediante un’ulteriore autocertificazione contenente gli elementi corretti, sottoscritta con le stesse modalità e da allegarsi all’atto originario.
  1. Pubblicità sull’esito dei controlli a campione
Gli esiti dei controlli sono tempestivamente resi pubblici mediante l’affissione all’Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, e comunicati al Dipartimento per la funzione pubblica.

6. Dichiarazioni mendaci: provvedimenti conseguenti

La dichiarazione falsa comporta:

  1. la decadenza immediata dei benefici ottenuti con il provvedimento di riferimento;
  2. la responsabilità penale ex art. 489 c.p..
Nel caso di dichiarazioni mendaci, il responsabile del procedimento immediatamente si attiva, nelle forme dovute, per la sospensione e la revoca dei benefici conseguiti dal soggetto che ha dichiarato il falso dandone comunicazione allo stesso entro il termine massimo di 15 giorni dall’esito del controllo, e trasmette gli atti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente, ai sensi dell’articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con indicazione della notizia di reato e del presunto autore dell’illecito penale.

Il responsabile del servizio competente deve immediatamente adottare gli atti amministrativi necessari per il recupero delle eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto che ha reso false dichiarazioni.

LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEI CONTROLLI

TIPO DI CONTROLLO
TEMPI
PERCENTUALE DI ATTI
DA CONTROLLARE
CONTROLLO PUNTUALE 

sui singoli casi in cui vi sia dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni, anche su segnalazioni scritte (articoli 1 e 2 DPR n.403/1998)

entro 15 gg dalla conclusione del procedimento, e comunque entro il termine massimo di 30 giorni, salvo proroga motivata per esigenze di servizio o altre particolari situazioni. ogni caso dubbio
CONTROLLO A CAMPIONE

su un numero determinato di dichiarazioni (v. punto 4, paragrafo 2, lettere da b1 a b5) 

(articolo 11 DPR n.403/1998)

entro 30 gg dalla data presa a riferimento per l’attivazione della verifica, salvo proroga motivata per esigenze di servizio o altre particolari situazioni. In caso di istanze presentate nel corso di tutto l’anno, i controlli verranno effettuati almeno ogni trimestre Vedi punto5, da 2.1 a 2.6
CONTROLLI SU SEGNALAZIONE E SU RICHIESTA

di altre amministrazioni o uffici

entro 15 gg dalla richiesta e comunque entro il termine massimo di 30 giorni, salvo proroga motivata per esigenze di servizio o altre particolari situazioni su richiesta, verificando la finalizzazione della richiesta
CONTROLLI INCROCIATI
  • evitando le duplicazioni del controllo sullo stesso atto
  • utilizzo comune di banche dati per far emergere elementi di incoerenza
  • verificare la coerenza tra situazioni dichiarate in periodi temporali ravvicinati (es. situazione lavorativa)
  • verificare la coerenza tra dati assimilabili (es. reddito)
CONTROLLI PER SANARE ERRORI
  • evidenza dell’errore 
  • sua non incidenza sul procedimento 
  • possibilità di dichiarazione integrativa
PRIVILEGIARE LA TEMPESTIVITA’ RISPETTO ALLA QUANTITA’ DI ATTI CONTROLLATI
INDICATORI DI RISCHIO
  • elementi in grado di far supporre l’incoerenza o non veridicità delle informazioni o dei dati 
  • incompletezza della dichiarazione 
  • elementi poco chiari 
  • indeterminatezza della situazione descritta con impossibilità di raffrontarla a documenti paragonabili 
  • lacunosità delle dichiarazioni
OGGETTO DEL CONTROLLO

il controllo si esercita sulle informazioni contenute in dichiarazioni sostitutive di certificazione DSC e dichiarazione sostitutive di atti di notorietà DSAN

ATTIVITA’ COLLABORATIVA DELL’INTERESSATO la richiesta ad altre PA deve essere inoltrata d’ufficio, tuttavia l’interessato può a suo vantaggio produrre, anche per via telematica, copia dei certificati - anche se non autenticati – di cui risulti in possesso.
RILEVAZIONI DI FALSE DICHIARAZIONI O ATTESTAZIONI obbligo da parte del responsabile del servizio di:
  1. inoltrare la segnalazione alla Procura della Repubblica competente
  2. adottare atti amministrativi per recupero di somme indebitamente percepite

Allegato A)
SCHEMA DI PROTOCOLLO PER L'INTERSCAMBIO DI INFORMAZIONI
TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

L'anno ________ il giorno ________ del mese  _______________________in ______________________

TRA

Il Comune di Desenzano del Garda, definita Amministrazione procedente nella persona di ____________________________________________________________________________________,

E

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Le Amministrazioni Pubbliche che detengono nei propri archivi atti di certezza pubblica, definite Amministrazioni certificanti

VISTO

CONSIDERATO
SI CONVIENE
  1. Che le premesse formino parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2. Che lo scambio delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni avvenga attraverso le seguenti modalità:

  3. a) le Amministrazioni certificanti si obbligano ad attivare quantomeno una linea FAX dedicata alla ricezione di richieste di controllo delle autocertificazioni da parte delle Amministrazioni procedenti;
    b) le Amministrazioni certificanti individuano al loro interno uno o più responsabili dei procedimenti di controllo in grado di prestare appropriato ausilio e consulenza;
    c) le comunicazioni di risposta devono contenere l'indicazione dell'esito del controllo, del responsabile del procedimento e della data;
    d) le Amministrazioni certificanti si obbligano a rispondere alle richieste di controllo nel termine massimo di 15 giorni dall'avvenuta ricezione della richiesta;
     

  4. Si conviene, altresì, che al presente atto sia data adeguata forma di pubblicità nell’ambito delle amministrazioni stipulanti e che lo stesso sia trasmesso all’ufficio del Difensore Civico, nonché alla Prefettura competente per territorio.
L'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
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L'AMMINISTRAZIONE CERTIFICANTE
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