MODALITÀ PER L’USO DEL PARCO COMUNALE DEL "LAGHETTO"

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I N D I C E

Articolo 1 -  Ambito di applicazione
Articolo 2 – Accesso e modalità di fruizione del parco

Articolo 3 – Utilizzo degli spazi a verde
Articolo 4 – Utilizzo del laghetto
Articolo 5 – Disposizioni per l’uso delle aree per il gioco
Articolo 6 - Attività sportive
Articolo 7 - Spazi per i cani
Articolo 8 – Manifestazioni e spettacoli all’interno del parco


Articolo 1 -  Ambito di applicazione

  1. Il presente Capitolato disciplina l'uso e la fruizione degli spazi presenti nel parco comunale denominato del "Laghetto".
  2. La tutela del parco persegue il fine di:

Articolo 2 - Accesso e modalità di fruizione del parco

  1. Al parco è dato libero accesso nei seguenti orari indicati nelle tabelle esposte ai relativi ingressi:
  1. Nel parco è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, ad eccezione delle categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito esclusivamente sui percorsi delimitati :
  1. motocarrozzette per il trasporto di portatori di handicap;
  2. mezzi di soccorso;
  3. mezzi di vigilanza in servizio;
  4. mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti;
  5. mezzi per il rifornimento di prodotti confezionati presso il punto d’incontro presente all’interno del parco.

E’ altresì vietato l’accesso al parco ai mezzi trainati da animali

  1. Sui percorsi presenti all’interno del parco le biciclette ed altri mezzi non motorizzati dovranno essere esclusivamente condotti a mano; tale divieto non si applica ai bambini di età inferiore a 10 anni.
  2. L’uso dei monopattini, pattini a rotelle, skateboard, ecc è consentito solo nell’area appositamente attrezzata.
  3. Dovranno essere osservati i seguenti divieti:

Articolo 3 - Utilizzo degli spazi a verde

  1. Gli spazi a verde vengono per destinazione riservati al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e comunque al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative.
  2. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo è consentito utilizzare gli spazi a verde come "solarium".
  3. Negli spazi a verde è vietato:

E’ comunque vietato ogni altro comportamento che determini danni all'ambiente.

  1. Ogni qual volta gli spazi a verde saranno oggetto di trattamenti antiparassitari e/o fitosanitari verranno interdetti al pubblico previo avviso.
  2. La raccolta di esemplari della vegetazione a scopo scientifico o didattico, nonché la raccolta di funghi e di frutti di bosco, è consentita nei modi e nei limiti previsti dalla legge in materia.
  3. All’interno del parco possono essere individuati e delimitati spazi verdi particolarmente curati destinati a colture e a verde ornamentale. In questi spazi è vietato l'accesso.

Articolo 4 - Utilizzo del laghetto

  1. Nelle acque del laghetto presente all’interno del parco sono vietate:

Articolo 5 - Disposizioni per l’uso delle aree per il gioco

  1. Il gioco dei bimbi fino a 12 anni di età è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a 12 anni. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.
  2. Il gioco dei frequentatori che superano i 12 anni di età può praticarsi esclusivamente negli spazi attrezzati. A tal fine le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono predisposte.

Articolo 6 - Attività sportive

  1. Le attività sportive di gruppo si possono praticare solo negli spazi attrezzati o indicati da opportuna segnaletica.

Articolo 7 - Spazi per i cani

  1. E’ consentito l’accesso ai cani all’interno del parco purché i proprietari dei cani o le persone che li hanno in custodia provvedano a munirli della museruola (solo per cani di grossa taglia) e del guinzaglio.
  2. I proprietari dei cani o le persone che li hanno in custodia devono asportare mediante apposita paletta gli escrementi degli animali loro affidati
  3. E’ comunque vietato condurre i cani in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone o degli altri animali; gli Agenti di Polizia Municipale possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dal parco di cani.
  4. E' vietato:
  1. Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano ai conduttori ed ai proprietari di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione, determinati da anzianità o da evidenti handicap.

Articolo 8 - Manifestazioni e spettacoli all’interno del parco

  1. Le manifestazioni sportive e gli spettacoli sono consentiti esclusivamente negli spazi individuati dall'Amministrazione Comunale con specifico provvedimento, previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale sez. Lavori Pubblici.
  2. Le attività consentite all'interno del parco non possono svolgersi con l'emissione di suoni d'intensità superiore a quella stabilita dalle norme generali e specifiche in materia alle quali si rinvia.


 

U.R.P.
"Punto di Risposta"

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