REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA
(TAXI)
Approvato con deliberazione di C.C. n. 60 del
17/4/1973
Modificato con deliberazione di C.C. n. 157 del 26/10/1973
Modificato con deliberazione di G.C. n. 447 del 28/8/1973
Modificato con deliberazione di C.C. n. 55 del 17/3/1980
Modificato con deliberazione di C.C. n. 36 del 3/5/1996
Modificato con deliberazione di C.C. n. 24 del 22/2/2002
I N D I C E
TITOLO I - NORME GENERALI
Art. 1 -
Oggetto del regolamento
Art.
2 - Definizione del servizio di taxi
Art. 3 - Competenza
e vigilanza
Art. 4 - Commissione
consultiva
Art.
5 - Determinazione del numero e del tipo dei veicoli da destinare al servizio
di taxi
Art.
6 - Caratteristiche dei veicoli
Art. 7 - Tariffe
TITOLO II - NORME PER IL RILASCIO DELLE LICENZE PER
L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI
Art. 8 - Licenza
di esercizio
Art.
9 - Requisiti soggettivi per ottenere la licenza
Art.
10 - Impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza
Art.
11 - Domanda per il rilascio della licenza
Art. 12 - Titoli
preferenziali
Art.
13 - Valutazione dei titoli e formazione della graduatoria
Art.
14 - Documentazione per il rilascio della licenza
Art. 15 - Verifica
del veicolo
Art. 16 - Inizio
del servizio
Art. 17 - Figure
giuridiche
Art.
18 - Dati riportati sulla licenza
Art.
19 - Trasferibilità della licenza
Art.
20 - Guida di taxi e sostituzione alla guida
Art.
21 - Dichiarazione di prosecuzione dell'attività
Art. 22
- Veicoli in circolazione
Art. 23
- Sostituzione del veicolo
Art.
24 - Disinfezione periodica del veicolo
Art.
25 - Visite di controllo dei veicoli
Art.
26 - Visite di controllo per accertata o presunta inidoneità alla
guida
Art. 27 - Turni
di servizio
Art. 28
- Stazionamento dei veicoli
Art.
29 - Responsabilità relative al servizio di taxi
TITOLO III - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 30 - Diritto
al servizio
Art. 31 - Servizi
vietati
Art.
32 - Comportamento dei conducenti
Art. 33 - Divieti
Art.
34 - Norme per gli utenti del servizio di taxi
Art. 35
- Sospensione della corsa
TITOLO IV - SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELLA
LICENZA
Art. 36
- Sospensione della licenza
Art. 37 - Revoca
della licenza
Art. 38
- Decadenza della licenza
Art. 39 - Sanzioni
pecuniarie
TITOLO V - NORME TRANSITORIE
Art.
40 - Adeguamento forme giuridiche
Art.
41 - Colore uniforme dei veicoli e dispositivi atti a ridurre i carichi
inquinanti
TITOLO VI - NORME FINALI
Art. 42 -
Rinvio ad altre norme
Art.
43 - Consegna del regolamento ai titolari di licenza
TITOLO I - NORME GENERALI
Art. 1 - Oggetto del
regolamento
1. Il presente regolamento disciplina il servizio di taxi, fatte salve
le disposizioni legislative in materia.
Art. 2 -
Definizione del servizio di taxi
1. Per servizio di taxi si intende quello svolto con lo scopo di soddisfare
esigenze di trasporto individuale e di piccoli gruppi di persone e che
si rivolge ad una utenza indifferenziata.
Art. 3 - Competenza
e vigilanza
1. La competenza e la vigilanza relativa al servizio di taxi è del
settore Polizia Amministrativa.
2. Tutte le competenze che nel presente regolamento sono riferite al
dirigente responsabile del settore Polizia Amministrativa possono essere
dallo stesso delegate ad altro dirigente dello stesso settore.
3. Restano in ogni caso salve le competenze regionali e statali in
materia.
Art. 4 - Commissione
consultiva
1. Una apposita commissione ha il compito di esprimere il proprio parere
in riferimento all'esercizio del servizio di taxi ed all'applicazione del
presente regolamento nonché, su richiesta del sindaco, per qualsiasi
altra questione relativa al servizio.
2. La commissione è composta:
- dal dirigente responsabile del settore Polizia Amministrativa
e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce, che la
presiede;
- da due rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale, scelti dalla giunta comunale, su terne
di persone designate, su richiesta del responsabile del settore Polizia
Amministrativa, dalle rispettive organizzazioni;
- da due rappresentanti delle associazioni degli utenti, scelti dalla
giunta comunale, su terne di persone designate, su richiesta del responsabile
del settore Polizia Amministrativa dalle associazioni stesse;
- dal comandante del corpo di polizia municipale o, in caso di sua
assenza o impedimento, da chi lo sostituisce.
3. I membri della commissione di cui al secondo e terzo alinea del comma
precedente durano in carica per cinque anni.
4. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un
impiegato del settore Polizia Amministrativa, designato dal dirigente responsabile
del settore stesso.
Art.
5 - Determinazione del numero e del tipo dei veicoli da destinare al servizio
di taxi
1. Il numero e il tipo dei veicoli da destinare al servizio di taxi è
fissato dalla giunta comunale, sentita la commissione di cui al precedente
art. 4, entro il limite massimo del contingente assegnato al comune, come
previsto dalla legge regionale 15 aprile 1995 n. 20.
Art. 6 - Caratteristiche
dei veicoli
1. Le autovetture adibite al servizio di taxi devono:
- essere di tipo berlina o familiare, monovolume;
- avere la possibilità di trasportare almeno tre persone oltre
al conducente;
- essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti
a ridurre i carichi inquinanti;
- avere la possibilità di caricare gli eventuali bagagli degli
utenti trasportati e di contenere una sedia a rotelle ripiegata per persone
disabili;
- avere il soffitto dell'abitacolo, i rivestimenti laterali, i sedili,
gli schienali e il pavimento in materiale lavabile.
2. Le motocarrozzette devono:
- essere veicoli destinati al trasporto di persone, aventi
un minimo di due posti ed un massimo di quattro, compreso quello del conducente;
- avere i rivestimenti, i sedili, gli schienali e il pavimento di materiale
lavabile.
3. I veicoli a trazione animale devono:
- essere veicoli destinati al trasporto di persone, del tipo
"vettura di piazza", trainati da un cavallo con quattro ruote e cerchioni
in ferro, aventi al massimo cinque posti, compreso quello del conducente;
- avere i rivestimenti, i sedili, gli schienali e il pavimento di materiale
lavabile.
4. I veicoli devono essere muniti di tassametro omologato, attraverso la
sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.
5. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata
a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili.
6. Le autovetture devono portare . sul tetto, un contrassegno luminoso
con la scritta "taxi" in lettere maiuscole di colore bianco sulla facciata
anteriore e rosso sulla facciata posteriore, su campo nero;
- sul retro, a fianco della targa posteriore, un contrassegno
di colore bianco a forma di rettangolo, sul quale deve essere impresso
in colore nero il numero d'ordine della licenza e la scritta "servizio
pubblico";
- su ciascuno dei due lati, uno stemma stilizzato del comune di Desenzano
del Garda;
Le motocarrozzette ed i veicoli a trazione animale devono portare i
contrassegni di cui sopra in modo visibile e lo stemma su ciascuno dei
due lati del veicolo. I contrassegni e lo stemma di cui sopra devono essere
conformi per misure e caratteristiche, al bozzetto depositato presso il
settore commercio.
7. Le autovetture devono essere del colore uniforme, stabilito dal ministro
dei trasporti con proprio decreto, come previsto dall'art. 12 della legge
15 gennaio 1992 n. 21. Le motocarrozzette ed i veicoli a trazione animale
devono essere del colore uniforme stabilito dalla giunta comunale.
Art. 7 - Tariffe
1. Le tariffe per il servizio di taxi sono a base multipla, chilometrica
con il veicolo in marcia a tempo con il veicolo in sosta.
2. Le tariffe per il servizio taxi con autovetture sono determinate
sulla base dei seguenti criteri:
- prezzo medio di autovettura adibibile al servizio;
- premio di assicurazione R.C. auto;
- prezzo dei carburanti e lubrificanti;
- prezzo dei pezzi di ricambio e servizio manutenzione;
- affitto per rimessa autovettura. L'aggiornamento delle tariffe esistenti,
salvo eventuale revisione quinquennale sulla base dei criteri di cui sopra,
può essere attuato annualmente, tenendo come riferimento gli indici
generali medi dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.
3. La giunta comunale, sentita la commissione di cui al precedente art.
4, stabilisce, in base ai criteri di cui ai commi precedenti, le tariffe
da applicarsi per il servizio di taxi. Possono essere previste tariffe
particolari per manifestazioni o iniziative di rilevanza cittadina o per
il trasporto di particolari categorie di persone.
4. E' esente dal pagamento il trasporto delle carrozzine e degli altri
supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap.
5. Le tariffe per il servizio taxi con motocarrozzette o con veicoli
a trazione animale sono determinate sulla base dei criteri di cui sopra
tenendo conto della specificità.
TITOLO II - NORME PER IL RILASCIO DELLE LICENZE PER L'ESERCIZIO DEL
SERVIZIO DI TAXI
Art. 8 - Licenza di esercizio
1. Il servizio di taxi è esercitato previo rilascio da parte del
dirigente responsabile del settore Polizia Amministrativa di apposita licenza
per ogni veicolo destinata al servizio stesso.
2. La licenza è riferita ad un singolo veicolo. Non è
ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze
per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per
l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione all'esercizio del
servizio di noleggio con conducente.
Art.
9 - Requisiti soggettivi per ottenere la licenza
1. La licenza per il servizio di cui al precedente art. 1 può essere
rilasciata unicamente a soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati:
- cittadinanza italiana o, in mancanza, situazione giuridica
che consenta di svolgere il servizio con le modalità di cui al successivo
art. 17;
- età non inferiore ad anni diciotto. Per la partecipazione
al concorso di cui al successivo art. 11 i richiedenti non devono aver
superato l'età di anni cinquantacinque;
- iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi
pubblici non di linea, come previsto dall'art. 6 della legge 15 gennaio
1992 n. 21, tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura di Brescia;
- iscrizione nel registro previsto dall'art. 121 del R. D. 18.6.1931
n. 773;
- proprietà o disponibilità in leasing di veicolo con
le caratteristiche di cui al precedente art. 6;
- sana e robusta costituzione fisica e mancano di difetti o imperfezioni
che possono influire sul rendimento in servizio. Il dirigente responsabile
del settore Polizia Amministrativa ha facoltà di sottoporre a visita
medica di controllo, tramite la struttura sanitaria pubblica, il vincitore
o vincitori del concorso di cui al successivo art 11, e la persona cui
è trasferita la licenza per effetto di una delle fattispecie previste
dal successivo art. 19;
- piena capacità di agire.
Art.
10 - Impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza
1. La licenza per il servizio di taxi non può essere rilasciata
a chi:
a. è incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi
27 dicembre 1956, n. 1432; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1982, n.
646; 12 ottobre 1982, n. 726; 19 marzo 1990, n. 55;
b. ha riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto
dall'art. 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata
al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art.
74 del testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato
testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze,
o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione,
la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie
esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso
in relazione a taluno dei predetti reati;
c. ha riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti prestiti
dagli artt. 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore
altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione),
318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario
ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione
di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
d. ha riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di
primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso di
poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o
a un pubblico servizio diverso da quelli indicati all'alinea precedente;
e. è stato condannato, per lo stesso fatto, con sentenza definitiva
o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore
a due anni di reclusione per delitto non colposo;
f. è sottoposto al procedimento penale per i delitti indicati
nella lettera b) se per essi è già stato disposto giudizio,
se è stato presentato ovvero citato a comparire in udienza per il
giudizio;
g. è incorso in condanne a pene che comportano l'interdizione
da una professione o un'arte;
h. è stato dichiarato fallito;
i. è incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato
i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali;
l. è incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente
licenza di esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio
del servizio di noleggio veicolo con conducente, sia da parte del Comune
di Desenzano del Garda, sia da parte di altri comuni;
m. è incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative
definitive, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.
2. Gli impedimenti di cui al primo comma per la parte relativa alle
lettere da "a" ad "f" non sussistono nel caso in cui nei confronti dell'interessato
venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere
o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero
provvedimento di revoca nella misura di prevenzione, anche se non definitivo.
3. Gli impedimenti di cui al primo comma, fatta eccezione per quanto
previsto al secondo comma, per la parte relativa alle lettere da "a" ad
"i" continuano a produrre effetto fin tanto che non sia intervenuta la
riabilitazione.
4. Il titolare di licenza per il servizio di taxi non può, oltre
al servizio in questione, esercitare altra attività come lavoratore
dipendente, lavoratore autonomo o imprenditore.
Art.
11 - Domanda per il rilascio della licenza
1. Le licenze per il servizio di taxi disponibili vengono poste a concorso
pubblico.
2. Il bando di concorso, approvato dalla giunta comunale, deve essere
affisso all'albo pretorio e pubblicato per estratto su almeno due quotidiani
cittadini.
3. La domanda di ammissione al concorso, redatta in competente bollo
ed indirizzata al sindaco, deve contenere, a pena di nullità, le
seguenti dichiarazioni:
- cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza,
numero di codice fiscale del richiedente; . possesso dei requisiti di cui
al precedente art. 9;
- insussistenza degli impedimenti di cui al precedente art. 10;
- recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni.
Il possesso dei requisiti di cui sopra al secondo alinea - eccezion fatta
per quanto attiene al requisito di cui al quinto alinea del precedente
art. 9 che deve essere dimostrato al momento indicato dal successivo art.
14 - e l'insussistenza degli impedimenti di cui sopra al terzo alinea -
eccezion fatta per l'impedimento previsto dal quarto comma del precedente
art. 10, che non deve sussistere nel momento indicato dal successivo art.
14, devono rispettivamente essere presenti e non sussistere alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione
delle domande.
4. Alla domanda, sottoscritta dal richiedente, devono essere allegati in
originale o in copia autentica in competente bollo, gli eventuali titoli
preferenziali di cui al successivo art. 12.
Art. 12 - Titoli preferenziali
1. Se il numero delle domande è superiore a quello delle licenze
disponibili in base al bando di concorso, è titolo preferenziale
l'aver prestato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla
guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di
almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio
con conducente per il medesimo periodo. I titoli di cui sopra devono essere
documentati con i contratti previsti dall'art. 10 legge 15.1. 1992 n. 21
e successive modifiche ed integrazioni.
2. In caso di parità di titoli di cui al comma precedente o
in mancanza, costituisce ulteriore titolo preferenziale la maggiore anzianità
di servizio risultante dalla documentazione presentata. In subordine la
preferenza è determinata dal numero dei figli a carico, indipendentemente
dal fatto che il richiedente sia coniugato o meno. Il numero dei figli
a carico deve essere dichiarato con atto notorio da allegare al momento
della presentazione della domanda. In caso di ulteriore parità nella
fattispecie di cui sopra la priorità è data dal sorteggio.
Il sorteggio viene effettuato dalla commissione di cui al successivo art.
13.
Art.
13 - Valutazione dei titoli e formazione della graduatoria
1. Una commissione composta:
- dal dirigente responsabile del settore Polizia Amministrativa,
che la presiede;
- dal funzionario responsabile dell’ufficio Commercio;
- da un dirigente o funzionario responsabile di settore designato
dal segretario generale volta per volta;
scaduto il termine previsto dal precedente art. 11, provvede all'esame
delle domande ed alla valutazione dei titoli preferenziali. Indi, conformemente
ai disposti del precedente art. 12, forma la graduatoria in base alla quale
propone il rilascio delle licenze poste a concorso.
2. L'assegnazione delle licenze per il servizio di taxi di cui al precedente
art. 11 è condizionata alla presentazione della documentazione di
cui al successivo art. 14 entro il termine ivi indicato ed alla verifica
d'ufficio da parte del dirigente stesso del possesso degli altri requisiti
per l'ammissione al concorso e dei titoli preferenziali.
Art.
14 - Documentazione per il rilascio della licenza
1. Il dirigente responsabile del settore Polizia Amministrativa, sulla
base della graduatoria di cui al precedente art. 13, invita i soggetti
assegnatari delle licenze a produrre i sotto elencati documenti entro novanta
giorni dalla relativa comunicazione:
1. certificato medico attestante idoneità fisica al
servizio. Il certificato medico deve essere 15 redatto da medico della
struttura sanitaria pubblica e deve contenere la dichiarazione che sono
stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue a' sensi dell'art.
7 della legge 25 luglio 1956 n. 837 ed eventuali successive modifiche od
integrazioni;
2. atto notorio da cui risulti l'insussistenza degli impedimenti per
il rilascio della licenza di cui al precedente art. 10, lettere l) e m);
3. documentazione o certificazione da cui risulti che l'assegnatario
eserciterà la propria attività in una delle forme previste
dal successivo art. 17.
2. Gli atti e le certificazioni di cui sopra al primo comma devono essere
prodotti con data non anteriore a quella della richiesta da parte del dirigente
responsabile del settore Polizia Amministrativa.
3. Il dirigente responsabile del settore Polizia Amministrativa, ricevuta
la documentazione di cui al presente articolo, ed effettuate le verifiche
d'ufficio di cui all'art. 13, ove ne sussistano le condizioni, procede
al rilascio della licenza di cui al precedente art. 8.
4. La non assegnazione della licenza per mancata produzione entro il
termine previsto dei documenti di cui al presente articolo o per mancanza
dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 9 o per sussistenza
degli impedimenti soggettivi di cui al precedente art. 10 è pronunciata,
trascorso il termine di cui al precedente art. 13, dal dirigente responsabile
del settore Polizia Amministrativa che provvede all'ulteriore assegnazione,
sempre in base alla graduatoria di cui al precedente art. 13.
5. Prima dell'inizio del servizio il titolare della licenza dovrà
presentare al dirigente responsabile del settore Polizia Amministrativa:
1. carta di circolazione dell'autovettura o motocarrozzetta
da adibire al servizio, di cui il soggetto assegnatario abbia la proprietà
o la disponibilità in leasing o atto notorio da cui risulti la proprietà
o disponibilità in leasing di veicolo a trazione animale con le
caratteristiche di cui sopra all'art. 6;
2. contratto di assicurazione per responsabilità civile, derivante
dalla circolazione del veicolo, verso terzi e verso le persone e le cose
trasportate, con massimali di garanzia non inferiori a quelli previsti
dalla legislazione in materia.
Il veicolo utilizzato per il servizio dovrà aver superato con esito
favorevole la verifica di cui al successivo art. 15 ed essere stato sottoposto,
solo nel caso di veicolo usato, alla disinfezione di cui al successivo
art. 24.
Art. 15 - Verifica del
veicolo
1. Prima del rilascio della licenza il veicolo è sottoposto a verifica
da parte del dirigente responsabile del settore Polizia Amministrativa
e del comandante del corpo di polizia municipale: tale verifica riguarda
l'aspetto funzionale ed estetico del veicolo che deve essere in buono stato
di conservazione, di funzionamento e di decoro e deve possedere i requisiti
di cui al precedente art. 6.
2. Il rilascio della licenza è subordinato all'esito favorevole
della verifica.
3. L'esito della verifica deve essere annotato su apposito registro
tenuto presso il settore vigilanza.
Art. 16 - Inizio del
servizio
1. Ottenuto il rilascio della licenza il soggetto titolare è obbligato
ad iniziare il servizio entro trenta giorni a pena di decadenza. Il dirigente
responsabile del settore Polizia Amministrativa ha facoltà di concedere
una breve proroga solo per gravi e giustificati motivi.
Art. 17 - Figure giuridiche
1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi al fine del
libero esercizio della propria attività possono:
a. essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa
artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art.
5 della legge 8 agosto 1985 n. 443;
b. associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come
tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi,
operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c. associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre
forme previste dalla legge.
2. Nei casi in cui al primo comma è consentito conferire la licenza
e rientrare in possesso della licenza precedentemente conferita in caso
di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
3. In caso di recesso dagli organismi di cui al primo comma, la licenza
non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso
almeno un anno dal recesso.
Art. 18 - Dati
riportati sulla licenza.
1. Sulla licenza sono riportati, oltre ai dati relativi al tipo di veicolo,
al numero di telaio, al numero di targa di riconoscimento, questi ultimi
per le autovetture e motocarrozzette:
- quando si verificano le fattispecie di cui al primo comma,
lett. a. e c. del precedente art. 17: il cognome e nome del titolare, luogo
e data di nascita, residenza, numero di codice fiscale dello stesso e numero
della licenza;
- quando si verifica la fattispecie di cui al primo comma, lett. b.
del precedente art. 17, la natura giuridica del soggetto, denominazione,
sede legale, numero di codice fiscale ed altresì cognome e nome,
data, luogo di nascita e residenza del legale o legali rappresentanti.
Devono essere anche indicati cognome e nome, luogo e data di nascita del
soggetto conferente e numero della licenza.
2. Ogni variazione dei dati di cui sopra deve essere annotata immediatamente
sulla licenza stessa, su richiesta al dirigente responsabile del settore
Polizia Amministrativa da parte del titolare.
Art. 19 - Trasferibilità
della licenza
1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi è trasferita
dal dirigente responsabile del settore Polizia Amministrativa, su richiesta
del titolare e sentita la commissione di cui al precedente art. 4, a persona
dallo stesso designata, purché in possesso dei requisiti di cui
ai precedenti artt. 9 e 10 e di età non superiore agli anni cinquantacinque,
quando il titolare si trova in una delle seguenti condizioni:
a. sia titolare di licenza da cinque anni;
b. abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c. sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per
malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. L'accertamento
dell'inabilità permanente o dell'inidoneità al servizio è
effettuato d'ufficio dal dirigente responsabile della Polizia Amministrativa
tramite struttura sanitaria pubblica.
2. In caso di morte del titolare la licenza può essere trasferita
dal dirigente responsabile del settore Polizia Amministrativa, su richiesta
degli eredi ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare,
qualora in possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt. 9 e 10, ovvero
può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, ad
altro, designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare,
purché in possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt. 9 e
10.
3. Al titolare che ha trasferito la licenza non può esserne
attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita
altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
4. La trasferibilità della licenza per l'esercizio del servizio
taxi è sempre riferita al titolare persona fisica che poi eserciterà
la propria attività in una delle forme previste dal precedente art.
17.
5. La trasferibilità della licenza per l'esercizio del servizio
di taxi non può essere esercitata se il titolare della licenza abbia
in corso procedimento penale o contestazione prevista dai successivi artt.
36 e 37.
6. Al verificarsi delle fattispecie di cui ai commi precedenti il nuovo
titolare della licenza è soggetto a tutte le disposizioni previste
per il rilascio della licenza a seguito di concorso.
Art.
20 - Guida di taxi e sostituzione alla guida
1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi devono svolgere
personalmente tale servizio. Tale obbligo, con riferimento alle fattispecie
previste dal precedente art. 17, sussiste anche per gli associati in cooperative
di produzione e lavoro ed in consorzio tra imprese artigiane per l'originario
conferente.
2. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono
essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone in possesso
dei requisiti di cui al precedente art. 9, salvo quanto indicato al quinto
alinea dello stesso articolo, e nei confronti dei quali non sussistano
gli impedimenti di cui al precedente art. 10:
a. per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza
e puerperio;
b. per chiamata alle armi;
c. per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
d. per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
e. nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
Le fattispecie di cui sopra alla lettera a. devono risultare da certificato
medico. Il dirigente responsabile del settore Polizia Amministrativa può
sempre disporre accertamenti di controllo attraverso la struttura sanitaria
pubblica.
3. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio
di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone in possesso dei
requisiti di cui ai precedenti artt. 9, salvo quanto previsto dal quinto
alinea dello stesso articolo, e 10 fino al raggiungimento della maggiore
età del minore dei figli.
4. Il rapporto di lavoro con il sostituto di guida è regolato
con un contratto di lavoro a tempo determinato come indicato dall'art.
10 della legge 15 gennaio 1992 n. 21.
5. Le sostituzioni di cui ai commi precedenti devono essere autorizzate
dal dirigente responsabile del settore Polizia Amministrativa.
6. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono
avvalersi nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari,
in possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt. 9 e 10, conformemente
a quanto previsto dall'art. 230/ bis del codice civile, ove si verifichino
le fattispecie ivi previste. La collaborazione da parte dei singoli familiari
deve essere autorizzata dal dirigente responsabile del settore Polizia
Amministrativa, sentita la commissione di cui al precedente art. 4.
7. Non è mai consentita la sostituzione parziale alla guida,
né la sostituzione di più di un titolare di licenza per l'esercizio
del servizio di taxi nello stesso periodo.
8. Anche ai sostituti di guida ed ai collaboratori di cui al precedente
sesto comma si applicano tutte le disposizioni del presente regolamento.
Art. 21 - Dichiarazione
di prosecuzione dell'attività
1. Il titolare della licenza di esercizio del servizio di taxi deve entro
il 31 dicembre di ogni anno produrre una dichiarazione di volontà
espressa dalla quale risulti l'intendimento di voler proseguire nello svolgimento
della relativa attività anche per l'anno successivo, dichiarazione
che deve essere corredata dalla documentazione di cui all'art. 14, primo
comma, punti 2, 3.
2. Il dirigente responsabile del settore Polizia Amministrativa acquisita
la dichiarazione di cui al comma precedente, corredata dalla documentazione
sopra indicata, effettua gli accertamenti d'ufficio di cui all'art. 13.
Provvede poi a far effettuare la verifica di cui al precedente art. 15
e disinfezione di cui al successivo art. 24. Ove le situazioni di cui sopra
diano luogo ad accertamenti negativi, adotta i conseguenti provvedimenti
di cui al titolo IV.
Art. 22 - Veicoli
in circolazione
1. Ogni veicolo destinato al servizio di taxi deve essere sempre provvista
a bordo, oltre che dei documenti di circolazione richiesti dalla legge,
di:
a. originale aggiornato della licenza di cui al precedente
art. 8, con copia della documentazione di cui al precedente art. 21;
b. copia del presente regolamento e delle tariffe di cui al precedente
art. 7.
2. Ciascun veicolo deve essere munito, come previsto dal precedente art.
6, di un tassametro omologato e sigillato al momento della verifica di
cui al precedente art. 15, sul quale potrà in qualsiasi momento
essere esercitato controllo con le modalità previste dallo stesso
articolo; le eventuali riparazioni del tassametro comportano una risigillatura.
Il tassametro deve essere collocato in modo da presentarsi chiaramente
visibile all'utente ed illuminato, in modo da consentirne, anche nelle
ore notturne, la lettura.
3. Il tassametro deve essere posto in funzione all'inizio del servizio
e chiuso non appena il servizio ha termine. L'inizio della prestazione
avviene mediante:
a. richiesta diretta al conducente: il tassametro viene azionato
al momento in cui si richiede il servizio;
b. richiesta mediante telefono posto nelle località di stazionamento:
il tassametro viene azionato al momento della partenza:
c. richiesta mediante radiotaxi: il tassametro viene azionato non prima
che il conducente riceva la chiamata radio con le modalità previste
dal provvedimento di approvazione delle tariffe.
In ogni caso il tassametro viene azionato al momento dell'impegno, anche
se l'utente ha dei bagagli. Il tassametro deve essere chiuso nel momento
in cui il veicolo si ferma e l'utente prende visione dell'importo. Successivamente
si deve provvedere allo scarico di eventuali bagagli.
4. In caso di guasto al tassametro, il servizio deve essere immediatamente
sospeso e il veicolo fatto rientrare in rimessa con la bandierina del tassametro
abbassata. Qualora il guasto avvenga mentre il veicolo è in servizio
il conducente ha l'obbligo di segnalare il guasto all'utente e qualora
lo stesso lo richieda 23 deve condurlo ugualmente a destinazione riscuotendo
il prezzo della corsa calcolato in base alla tariffa vigente, sull'approssimativo
percorso chilometrico effettuato e sulla durata del servizio. In caso di
contestazione l'utente è tenuto a versare un'anticipazione al conducente,
in attesa della determinazione dell'importo del servizio da parte del dirigente
responsabile del settore Polizia Amministrativa.
Art. 23 - Sostituzione
del veicolo
1. L'eventuale sostituzione del veicolo indicato nella licenza di cui al
precedente art. 8 è subordinata alla preventiva autorizzazione del
dirigente responsabile del settore Polizia Amministrativa che viene rilasciata
dopo l'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal precedente
art. 6, su istanza del titolare della licenza, ed a seguito della verifica
prevista dal precedente art. 15 e della disinfezione, qualora trattasi
di veicolo usato, di cui al successivo art. 24,.
Art. 24
- Disinfezione periodica del veicolo
1. I veicoli debbono essere sottoposti a disinfezione presso il competente
ufficio dell'unità sanitaria locale con periodicità almeno
annuale ed in ogni caso quando si abbia avuto notizia di aver trasportato
persone affette da malattie infettive.
Art. 25 -
Visite di controllo dei veicoli
1. La verifica di cui al precedente art. 15 può essere disposta
dal dirigente responsabile del settore Polizia Amministrativa in qualsiasi
momento.
2. Se il veicolo non si trova nel dovuto stato di conservazione, di
funzionamento e di decoro, il dirigente responsabile del settore Polizia
Amministrativa, notifica i rilievi al titolare della licenza e previa diffida
a provvedere entro un congruo termine, dispone la sospensione della licenza
mediante ritiro della medesima fino a quando il titolare stesso non ha
provveduto alla messa in efficienza o sostituzione del veicolo, che deve
comunque avvenire entro un termine non superiore a tre mesi.
3. Se invece esiste fondato motivo di ritenere che l'autovettura o
motocarrozzetta non risponda più ai requisiti tecnici per i quali
ha ottenuto la carta di circolazione, il dirigente responsabile del settore
commercio provvede a darne notizia alla direzione compartimentale della
motorizzazione civile.
Art.
26 - Visite di controllo per accertata o presunta inidoneità alla
guida
1. Quando su indicazione degli addetti ai servizi di polizia stradale sorgono
dubbi che il conducente di un'autovettura o motocarrozzetta adibita al
servizio di taxi non si trova più nelle condizioni di idoneità
psico-fisica previste dalla legge per condurre veicoli, il dirigente responsabile
del settore Polizia Amministrativa provvede a darne comunicazione alla
prefettura ed alla direzione compartimentale della motorizzazione civile.
2. Ove si tratti invece di infermità che per loro natura o durata
potrebbero comunque pregiudicare il regolare andamento del servizio a giudizio
dell'unità sanitaria locale, il dirigente responsabile del settore
commercio ordina l'affidamento della 25 conduzione del veicolo ad altra
persona idonea, salvo provvedere in caso contrario alla sospensione della
licenza.
Art. 27 - Turni di servizio
1. Il dirigente responsabile del settore Polizia Amministrativa, sentita
la commissione di cui al precedente art. 4, può stabilire i turni
di servizio e la loro durata oraria, applicando il criterio della rotazione.
Per motivate e documentate esigenze personali o di servizio il dirigente
responsabile del settore Polizia Amministrativa può disporre variazioni
ai turni di cui sopra.
2. E' facoltà del dirigente responsabile del settore Polizia
Amministrativa istituire turni straordinari di servizio, anche in aggiunta
a quelli di cui al primo comma, quando lo richiedono particolari circostanze.
Anche l'assegnazione di questi turni avviene con il criterio di cui al
primo comma.
3. Sul parabrezza dell'autovettura deve essere esposto il turno di
servizio. Anche sulle motocarrozzette e sui veicoli a trazione animale
deve essere parimenti esposto il turno di servizio.
4. Al di fuori del turno di servizio non sono consentite ai titolari
di licenza di servizio di taxi l'avvio di prestazioni, eccezion fatta per
quanto previsto al successivo art. 32 - primo comma lettera f.
Art. 28 - Stazionamento
dei veicoli
1. I veicoli adibiti al servizio di taxi devono stazionare nelle località
stabilite dal dirigente responsabile del settore Polizia Amministrativa,
sentita la commissione di cui al precedente art. 4. Con il medesimo provvedimento
deve essere indicato anche il numero massimo di veicoli che possono stazionare
per ogni turno di servizio. Le località sono indicate con l'apposito
cartello previsto dal D. P. R. 16 dicembre 1992 n. 495. Le aree riservate
allo stazionamento dei veicoli sono delimitate da strisce continue di colore
giallo, integrate dalla scritta orizzontale "taxi".
2. Quando si verificano circostanze straordinarie il dirigente responsabile
del settore Polizia Amministrativa può variare temporaneamente le
località di stazionamento dei veicoli.
3. I veicoli devono porsi una dietro l'altro nell'ordine di arrivo,
se poste verticalmente, ed affiancati nell'ordine di arrivo se poste orizzontalmente
ed avanzano ogni qualvolta chi li precede lascia disponibile il posto.
4. L'utente è libero di scegliere il veicolo indipendentemente
dalla posizione dello stesso nella località di stazionamento. La
richiesta di utilizzo da parte dell'utente può avvenire in forma
diretta, o utilizzando il servizio telefonico di cui al successivo quinto
comma o il servizio di radiotaxi.
5. Le spese di utenza dei telefoni installati nelle località
di cui sopra al primo comma sono a carico, in parti uguali, dei titolari
di ogni singola licenza per l'esercizio del servizio di taxi. Analogamente
gli oneri per il servizio di radiotaxi sono a carico dei titolari di licenza
che se ne avvalgono.
6. Il dirigente responsabile del settore Polizia Amministrativa può
stabilire, per particolari iniziative o manifestazioni e per limitati periodi
di tempo e/ o di orario, località temporaneamente adibite allo stazionamento
di veicoli per il servizio di taxi, indicando il numero massimo di veicoli
che possono stazionare.
Art.
29 - Responsabilità relative al servizio di taxi
1. Ogni responsabilità per danni a chiunque e comunque derivanti,
sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione con l'esercizio
del servizio di taxi, fa carico esclusivamente al titolare della licenza,
rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del comune.
TITOLO III - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 30 - Diritto al
servizio
1. All'interno delle aree comunali adibite al servizio la prestazione del
servizio è obbligatoria. Il servizio di taxi è accessibile
a tutti i soggetti portatori di handicap, purché non presentino
un deficit motorio tale da rendere necessario l'utilizzo di veicoli appositamente
attrezzati.
Art. 31 - Servizi vietati
1. E' vietato esercitare, salvo per quanto eventualmente previsto da specifiche
disposizioni di legge, con veicoli adibiti a servizio taxi, servizi ad
itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite, anche se sugli itinerari
stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente
autorizzati.
Art. 32 - Comportamento
dei conducenti
1. I conducenti hanno l'obbligo:
a. della prestazione del servizio mediante offerta indifferenziata
al pubblico, nell'ambito delle aree comunali;
b. di vestire con decoro e di essere curati nella persona;
c. di usare modi corretti e cortesi con gli utenti trasportati e con
i colleghi;
d. di essere sempre muniti di una congrua quantità di moneta
spicciola per essere in grado di corrispondere all'utente il giusto resto;
e. di caricare sul veicolo i bagagli degli utenti che si possono trasportare
senza deterioramento della carrozzeria, aiutando altresì a salire
e scendere dall'autovettura le persone anziane o comunque malferme;
f. di compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica
o per trasporto di malati (purché non risultino affetti da malattie
contagiose), di feriti, di funzionari ed agenti, anche con pagamento differito.
In caso di trasporto di malati o di feriti, a richiesta degli stessi o
di cittadini che li accompagnano, i conducenti, devono far constatare l'avvenuto
trasporto e l'importo della corsa agli agenti in servizio presso il pronto
soccorso o accettazione e, in mancanza di questi, ai sanitari preposti
all'accettazione, al fine di avere titolo per essere rimborsati dal comune,
salvo diritto di rivalsa dello stesso verso chi vi è tenuto;
g. di far prendere visione all'utente del prezzo della corsa e delle
tariffe vigenti e quindi far cessare il funzionamento del tassametro;
h. di aiutare a scendere a fine corsa gli utenti, qualora sia richiesto
e scaricare i bagagli, nonché di prestare tutta l'assistenza necessaria
all'incarrozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali
supporti necessari alla loro mobilità;
i. di visitare diligentemente, al termine di ogni corsa l'interno dei
veicoli e, qualora vi trovassero qualche oggetto dimenticato, di cui non
possa fare immediata restituzione al proprietario, consegnarlo entro ventiquattro
ore dal termine del servizio all'ufficio oggetti rinvenuti del settore
provveditorato del comune, indicando le circostanze del ritrovamento;
l. di porre in azione il tassametro all'inizio della corsa, accertandosi
del funzionamento, e farne cessare il funzionamento appena la stessa abbia
termine, dopo aver fatto prendere visione all'utente dell'importo segnato;
m. di rilasciare, a richiesta del cliente, ricevuta attestante l'importo
della corsa, il percorso effettuato, con gli elementi identificativi del
veicolo;
n. di applicare sul veicolo un cartello portante la dicitura "fuori
servizio", sia al termine di ciascun turno, sia quando il veicolo non presta
servizio per qualsiasi ragione, anche se la stessa viene usata per trasportare
familiari;
o. di essere provvisti di una guida aggiornata delle vie e piazze comprese
nel territorio comunale, nonché di una carta della rete stradale
dell'intera provincia di Brescia e della regione Lombardia;
p. di far sostare, durante il servizio, il veicolo, esclusivamente
nei luoghi appositamente assegnati, con divieto di sostare altrove se non
nei casi di attesa dei clienti che abbiano temporaneamente abbandonato
il veicolo;
q. di portare sul veicolo la licenza unitamente agli altri documenti
di circolazione e di esibirla ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali
ed agenti incaricati della sorveglianza della circolazione stradale;
2. I conducenti hanno facoltà di ricusare il trasporto di persone
alterate dall'uso di sostanze alcooliche e stupefacenti, o con animali
che possano costituire motivo di molestia per il guidatore durante la marcia
o che anche soltanto pregiudichino il decoro e la pulizia del mezzo, con
eccezione dei cani-guida dei non vedenti.
Art. 33 - Divieti
1. Ai conducenti di taxi è fatto divieto durante il servizio:
a. di consumare cibi e di tenere la radio ad alto volume;
b. di adibire il veicolo alla vendita ambulante di merci o al trasporto
di masserizie ingombranti;
c. di far schiamazzi, usare parole volgari e di abusare di mezzi acustici
di segnalazione;
d. di far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto
il servizio, anche durante il periodo di sosta;
e. di rifiutare di trasportare un numero di utenti corrispondenti a
quello massimo consentito dalle caratteristiche del veicolo e parimenti
di concedere il trasporto per un numero di utenti superiore al limite massimo
dei posti consentiti dalle caratteristiche del veicolo;
f. di portare animali propri nel veicolo;
g. di chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella
fissata dalla tariffa, salvi i diritti verso gli utenti che avessero recato
danni al veicolo;
h. di fermare il veicolo o di interrompere il servizio, salvo richiesta
in tal senso degli utenti o nei casi di accertata forza maggiore o di evidente
pericolo;
i. di deviare di propria iniziativa, dal percorso più breve
per recarsi nel luogo richiesto dall'utente;
l. di non osservare l'ordine di posizionamento nelle località
stabilite dal dirigente responsabile del settore commercio per stazionamento
veicoli;
m. di lavare i veicoli ed eseguire riparazioni nelle località
stabilite per lo stazionamento dei veicoli, ad eccezione del cambio pneumatici
e piccole riparazioni di evidente prima necessità;
n. di mutare l'ordine di turno, salvo espressa autorizzazione a' sensi
del precedente art. 27.;
o. di consentire la guida del veicolo a persona non autorizzata a'
sensi del precedente art. 20; p. di utilizzare forme di richiesta diverse
da quelle indicate al precedente art. 28.
Art.
34 - Norme per gli utenti del servizio di taxi
1. Agli utenti del servizio di taxi è fatto divieto di:
- insudiciare o guastare il veicolo o le sue apparecchiature;
- compiere atti contrari alla decenza;
- fare schiamazzi o rumori molesti;
- molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida del
veicolo;
- mangiare, bere e fumare.
2. Gli utenti possono rivolgere al dirigente responsabile del settore commercio
istanze o reclami sui quali verrà avviato un procedimento con le
modalità indicate dai successivi artt. 36 e 37.
Art. 35 - Sospensione
della corsa
1. Qualora per avaria del veicolo o per altri casi di forza maggiore la
corsa debba essere sospesa senza possibilità di tempestiva sostituzione
del veicolo, gli utenti hanno diritto di rinunciare alla corsa, pagando
solo l'importo corrispondente al percorso effettuato.
2. D'altra parte il conducente può esigere l'importo corrispondente
al percorso effettuato quando gli utenti smontino all'entrata di fabbricati
che abbiano notoriamente parecchie uscite, di teatri o altri locali di
pubbliche riunioni, di giardini pubblici, salvo che gli utenti non depositino
una somma equivalente al corrispettivo di un'ora di fermata per trattenere
a disposizione il veicolo. La somma depositata verrà restituita
agli utenti alla ripresa del servizio. Scaduto il termine dell'ora, il
conducente non è tenuto ad attendere ulteriormente gli utenti.
TITOLO IV - SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELLA LICENZA
Art. 36 - Sospensione
della licenza
1. La licenza di cui al precedente art. 8 deve essere sospesa in caso di
- violazione agli obblighi di cui al punto a. del precedente
art. 32;
- mancata presentazione del veicolo alla verifica di cui al precedente
art. 15;
- mancato compimento delle operazioni di cui al precedente art. 21;
- mancata disinfezione periodica di cui al precedente art. 24;
- sottoposizione del titolare a misure di sicurezza personali o a privazione
della libertà personale nelle fattispecie previste dal c. p.;
- svolgimento del servizio in turno diverso da quello assegnato senza
preventiva variazione disposta dal dirigente responsabile del settore Polizia
Amministrativa;
- sosta fuori delle aree previste dal precedente art. 28;
- investimento o incidente, durante lo svolgimento del servizio, avvenuto
per colpa accertata del conducente a seguito di sentenza definitiva;
- guida del veicolo in stato di ubriachezza accertata;
- mancata pronta consegna all'ufficio oggetti rinvenuti del settore
provveditorato del comune degli oggetti reperiti nel veicolo, nei termini
previsti dal precedente art. 32;
- mancato rispetto delle tariffe o manomissione del tassametro;
- pretesa di compensi eccedenti il prezzo segnato dal tassametro o
dei supplementi dovuti;
- abituale cattivo stato di manutenzione del veicolo posto in servizio;
- destinazione del veicolo ad uso diverso da quello prescritto;
- mantenimento del veicolo in condizioni non rispondenti agli obblighi
previsti per la sua circolazione ai sensi del precedente art. 6;
- morosità nel pagamento di tasse o diritti inerenti la licenza;
- sostituzione di veicolo non circolante con altro senza preventiva
autorizzazione del dirigente responsabile del settore Polizia Amministrativa
ai sensi del precedente art. 23;
- interruzione del servizio senza giustificato motivo;
2. La licenza può essere sospesa anche per altre infrazioni non
lievi o reiterate del presente regolamento.
3. La sospensione può durare fino a trenta giorni, salvo che
per le fattispecie di cui al primo, terzo, ottavo e nono alinea del precedente
primo comma per cui può durare fino a novanta giorni, ed è
inflitta dal dirigente responsabile del settore Polizia Amministrativa,
sentita la commissione di cui al precedente art. 7.
4. Il procedimento per addivenire alla sospensione della licenza, eccezion
fatta per la fattispecie di cui sopra al quarto alinea del primo comma
che opera immediatamente e per l'intero periodo di applicazione della misura
di sicurezza personale e di privazione della libertà personale,
prevede la contestazione entro trenta giorni dalla data di conoscenza del
fatto addebitato con lettera notificata all'interessato con invito a presentare
eventuali giustificazioni nel termine massimo di dieci giorni.
5. Durante la sospensione la licenza di esercizio del servizio di taxi
viene ritirata ed è restituita al termine della stessa.
6. Per i sostituti di guida e per i collaboratori di cui al sesto comma
del precedente art. 20 la sospensione della licenza, per le fattispecie
di cui ai commi precedenti, è sostituita da sospensione dell'autorizzazione
rilasciata dal dirigente responsabile della Polizia Amministrativa di cui
al precedente art. 20.
Art. 37 - Revoca della
licenza
1. La licenza di cui al precedente art. 7 è revocata:
- al compimento del settantesimo anno di età; . per
perdita dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 9;
- per sopravvenienza degli impedimenti soggettivi di cui al precedente
art. 10;
- qualora il titolare non provveda alla messa in efficienza o alla
sostituzione del veicolo nei termini di cui al precedente art. 25;
- in caso di trasferimento della licenza senza l'osservanza della procedura
prevista dal precedente art. 19; . in caso di recidiva per mancato rispetto
delle disposizioni relative alle tariffe, per abusiva regolazione o manomissione
del tassametro;
- qualora l'attività sia esercitata da soggetto non avente titolo;
- in caso di sospensione della licenza per tre volte nell'arco di un
anno solare;
- per mancato compimento delle operazioni previste dal precedente art.
21, oltre al termine di cui al precedente art. 36;
- per morte del titolare, salvo quanto previsto dai precedenti artt.
19 e 20.
2. Il procedimento per addivenire alla revoca della licenza prevede, ove
possibile, la contestazione entro trenta giorni dalla data di conoscenza
del fatto addebitato con lettera notificata all'interessato con invito
a presentare eventuali giustificazioni nel termine massimo di dieci giorni.
3. La revoca è disposta dal dirigente responsabile del settore
Polizia Amministrativa, sentita la commissione di cui al precedente art.
4 e l'interessato, ove possibile.
4. La revoca comporta il ritiro della licenza e del contrassegno di
cui al precedente art. 16.
5. Per i sostituti di guida e per i collaboratori di cui al sesto comma
del precedente art. 20 la revoca della licenza, per le fattispecie di cui
ai commi precedenti, è sostituita da revoca dell'autorizzazione
rilasciata dal dirigente responsabile del settore Polizia Amministrativa
di cui al precedente art. 20.
Art. 38 - Decadenza
della licenza
1. La licenza di cui al precedente art. 7 è soggetta a decadenza:
- per mancato inizio del servizio entro i termini ed alle condizioni
di cui al precedente art. 16;
- per rinuncia esplicita del titolare della licenza;
- per fallimento del titolare della licenza;
- per il verificarsi della fattispecie di cui al secondo comma dell'art.
5 della L. R. 15 aprile 1995 n. 20.
2. La decadenza è dichiarata dal dirigente responsabile della Polizia
Amministrativa.
Art. 39 - Sanzioni pecuniarie
1. Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali, le infrazioni alle
disposizioni del presente regolamento o ordinanze dello stesso attuative
comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da 100 €
a 1000 €. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato
dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. L'avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra è ininfluente
sull'applicazione, nei casi previsti, delle sanzioni di sospensione, revoca
o decadenza della licenza per le fattispecie indicate dai precedenti art.
36, 37 e 38.
TITOLO V - NORME TRANSITORIE
Art. 40 - Adeguamento
forme giuridiche
1. L'adeguamento alle forme giuridiche previste dal precedente art. 17
deve avvenire entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento,
pena la revoca della licenza.
Art. 41 - Colore
uniforme dei veicoli e dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti
1. Il colore uniforme delle autovetture, come previsto dal sesto comma
del precedente art. 6, deve essere per tutte le autovetture adibite al
servizio di taxi immatricolate a partire dal 1° gennaio successivo
alla data di pubblicazione del decreto del ministro dei trasporti. Per
le motocarrozzette e per i veicoli a trazione animale la decorrenza dell'uniformità
di colore è stabilita dalla giunta comunale.
2. Fino alla pubblicazione del decreto del ministro dei trasporti le
autovetture adibite al servizio di taxi dovranno essere di colore bianco.
3. Le autovetture adibite al servizio di taxi di nuova immatricolazione
devono essere dotate dei dispositivi di cui al precedente art. 6, primo
comma, per ridurre i carichi inquinanti.
TITOLO VI - NORME FINALI
Art. 42 - Rinvio ad
altre norme
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa richiamo alle
disposizioni sulla disciplina della circolazione stradale di cui al D.
L.vo 30. 4.1992 n. 285, alla legge 15.1.1992 n. 21, alla L. R. 15.4.1995
n. 20 e successive eventuali modifiche, nonché alle altre disposizioni
legislative regolamentari applicabili in materia.
Art.
43 - Consegna del regolamento ai titolari di licenza
1. Copia del presente regolamento deve essere consegnata ai titolari di
licenza a cura del settore Polizia Amministrativa.