REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE
Approvato con deliberazione di
C.C. n. 65 del 8/11/1995
Capo I
Disposizioni generali
Art.1
Finalità del regolamento
Art.2
Informazione dei cittadini
Art.3 Diffusione del regolamento
Capo II
ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE
Art.4 Istituzione - Finalità
Art.5 Elezione
Art.6 Requisiti
Art.7 Ineleggibilità e decadenza
Art.8 Durata in carica - Rielezione
Art.9 Cessazione dalla carica
Art.10 Competenze economiche
Capo III
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO
Art.11 Funzioni
Art.12 Segnalazioni relative ad altre Amministrazioni
Art.13 Limitazione degli interventi
Art.14 Attivazione e conclusione degli interventi
Art.15 Diritto di accesso
Art..16 Esercizio delle funzioni
Art.17 Inadempienze - Provvedimenti
Capo IV
RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE
Art.18 Relazioni con il Consiglio Comunale
Art.19 Rapporti con le Commissioni e la Giunta Comunale
Art.20 Rapporti con il Sindaco
Art.21 Rapporti con il Segretario Comunale
Capo V
DOTAZIONI ORGANIZZATIVE
Art.22 Sede ed attrezzatura
Art.23 Servizio di segreteria - istituzione
Art.24 Servizio di segreteria - compiti
Art.25 Oneri a carico del Comune
Capo VI
COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO
Art.26 Rapporti con altri organi di difesa civica
Capo VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art.27 Entrata in vigore
Capo I
Disposizioni generali
Art.1 Finalità del regolamento
- Il presente regolamento stabilisce le norme organizzative per l'attuazione ed il funzionamento dell'istituto del Difensore Civico comunale, secondo quanto previsto dall'art.8 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed in conformità a quanto disposto dallo Statuto Comunale.
- Le modalità per l'elezione, le prerogative ed i mezzi posti a disposizione del Difensore Civico sono previsti dallo Statuto.
- Lo statuto definisce inoltre i rapporti che intercorrono fra il Difensore civico ed il Consiglio Comunale.
- Il regolamento organizza l'istituzione ed il funzionamento dell'istituto di difesa civica, dando concreta e conforme attuazione alle norme statutarie richiamate nei precedenti commi, per realizzare le finalità di interesse pubblico indicate dalla legge.
Art.2 Informazione dei cittadini
- Il Sindaco provvede a dare notizia ai cittadini della attivazione dell'istituto del Difensore Civico comunale entro venti giorni dall'entrata in carica del suo titolare, con le modalità stabilite per l'informazione della Comunità dal regolamento dei diritti di accesso.
- L'informazione deve assicurare ai cittadini la completa conoscenza delle funzioni del Difensore Civico comunale, delle persona eletta ad esercitarle, della sede, orario e telefono del suo ufficio, dei soggetti che hanno diritto di richiedere i suoi interventi e del carattere gratuito degli stessi.
Art.3 Diffusione del regolamento
- Copia del presente regolamento sarà inviata, entro trenta giorni dalla sua esecutività, ai Consiglieri comunali, agli organi di decentramento, ai responsabili degli uffici e servizi comunali, alle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal Comune ed ai consorzi ai quali il Comune partecipa. I responsabili degli uffici e servizi comunali, i dirigenti delle istituzioni, aziende, enti e consorzi suddetti sono tenuti a dare adeguata conoscenza dei contenuti del regolamento ai propri dipendenti e a disporre affinché le norme con lo stesso stabilite siano tempestivamente e rigorosamente osservate.
- Copia del presente regolamento sarà inoltre inviata, entro il termine di cui al precedente comma, alle associazioni di partecipazione popolare iscritte all'apposito registro, alle organizzazioni del volontariato riconosciute ai sensi di legge ed alle altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessità di tutela.
Capo II
ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE
Art.4 Istituzione - Finalità
- Lo statuto comunale, con l'istituzione del Difensore Civico, assicura ai cittadini ed agli altri soggetti indicati dal successivo comma, le garanzie previste dall'art.8 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- L'intervento del Difensore Civico comunale può essere richiesto:
- da coloro che risiedono stabilmente o dimorano abitualmente nel Comune;
- da coloro che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera a), prestano attività professionali, artistiche e di altro lavoro autonomo o conducono aziende industriali, artigianali e commerciali nel territorio comunale;
- dalle associazioni di partecipazione popolare iscritte nell'apposito registro;
- dalle organizzazioni del volontariato riconosciute ai sensi di legge;
- dalle altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessità di tutela.
Gli interventi previsti nel presente regolamento possono essere richiesti da cittadini italiani, stranieri od apolidi, residenti in questo od in altro Comune, per i quali ricorrono le condizioni sopra previste alle lettere a) e b).
- L'intervento del Difensore Civico comunale non può essere richiesto dai soggetti indicati dal successivo art.13.
Art.5 Elezione
- L'elezione del Difensore Civico Comunale avviene con l'osservanza delle norme stabilite dallo statuto, completate da quelle, di carattere procedurale, previste dal presente regolamento.
- La candidatura per concorrere all'elezione è sottoscritta dai proponenti ed è corredata:
- da un curriculum della persona proposta in relazione ai requisiti richiesti secondo il successivo art.6;
- da una dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui al successivo art.7.
Il curriculum e la dichiarazione sono sottoscritti dal candidato, autenticati ed hanno forma e valore di autocertificazione , esenti da bollo in quanto destinati ad uso elettorale, ai sensi di legge.
- Entro cinque giorni da quello di esecutività dell'atto di nomina, il sindaco comunica all'interessato l'elezione a Difensore civico comunale, invitandolo a rendere innanzi a lui, entro il termine di quindici giorni dalla notifica, la dichiarazione di accettazione della nomina e di impegno ad adempire alle funzioni conferitegli secondo le leggi, lo statuto comunale ed il presente regolamento. La dichiarazione viene resa in presenza di due testimoni, estranei al Comune.
- Il Difensore Civico comunale entra in carica dal momento in cui ha reso la dichiarazione di cui al precedente comma. La Giunta comunale provvede tempestivamente alla dotazione dei mezzi necessari per l'effettivo inizio dell'esercizio delle sue funzioni, in conformità al presente regolamento.
Art.6 Requisiti
- Il Difensore civico comunale è scelto fra i cittadini, residenti nel Comune, che offrono la massima garanzia di indipendenza, correttezza, obiettività, serenità di giudizio, competenza ed esperienza giuridico-amministrativa.
- I candidati devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere iscritti nelle liste elettorali;
- essere residenti nel Comune da almeno due anni;
e non devono avere:
- riportato condanne penali e carichi pendenti in corso;
- riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che hanno comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'albo professionale.
- La competenza ed esperienza giuridico-amministrativa devono essere comprovate nella dichiarazione del candidato con l'indicazione dei titoli di studio, di abilitazione e di esperienza maturata nell'esercizio di attività professionali, di docenza o di pubblico impiego dei quali è in possesso.
Art.7 Ineleggibilità e decadenza
- Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico comunale:
- coloro per i quali sussiste:
- una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità per l'elezione a Consigliere Comunale previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni;
- una delle cause di ineleggibilità a Sindaco previste dall'art.6 del T.U. 16 maggio 1960, n.570 e successive modificazioni.
- coloro che:
- ricoprono una carica pubblica elettiva;
- sono ministri di culto;
- i membri del Comitato Regionale di controllo sugli atti del Comune;
- i membri degli organismi dirigenti di partiti e funzionari di partito.
- coloro che rispetto al Comune, alle istituzioni, alle aziende, consorzi ed enti dallo stesso dipendenti od ai quali esso partecipa, si trovano in una delle seguenti posizioni:
- dipendenti, anche con rapporto a tempo determinato;
- esercitano le funzioni di revisore dei conti;
- effettuano prestazioni professionali o di lavoro autonomo, che costituiscono oggetto di rapporti economici;
- sono titolari, amministratori, dipendenti di società ed imprese che hanno rapporti contrattuali per opere o somministrazioni che costituiscono oggetto di rapporti economici;
- sono titolari, amministratori, dipendenti di società ed imprese concessionarie di servizi pubblici comunali.
- Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni o dalla condizione che le determinano non oltre il sesto giorno precedente a quello in cui il Consiglio Comunale deve procedere alla nomina. Qualora successivamente alla nomina il Consiglio comunale accerti la preesistenza di cause di ineleggibilità che non sono state tempestivamente rimosse, dichiara la decadenza dell'interessato dall'ufficio di Difensore civico comunale. Quando successivamente alla nomina si verifichi una delle condizioni di cui al primo comma, il Consiglio comunale la contesta al Difensore civico notificandogli, a mezzo del Sindaco, motivato invito a presentare le proprie deduzioni. L'interessato ha venti giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la causa di ineleggibilità sopravvenuta. Entro venti giorni dalla scadenza del termine predetto il Consiglio delibera definitivamente, tenuto conto delle deduzioni presentate, ed ove ritenga che le cause di ineleggibilità sussistono e non sono state rimosse, dichiara la decadenza dall'Ufficio di Difensore civico comunale.
- La sussistenza o la sopravvenienza di cause di ineleggibilità del Difensore civico comunale possono essere poste al Consiglio dal Sindaco, da ciascun Consigliere e dagli organi di partecipazione popolare previsti dallo statuto.
- I provvedimenti di decadenza di cui ai commi terzo e quarto sono adottati dal Consiglio comunale con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati, espresso in forma palese.
Art.8 - Durata in carica - Rielezione
- La durata incarica del Difensore civico comunale e le modalità , i tempi e le procedure per la elezione del successore alla scadenza dell'incarico, sono stabilite dallo statuto.
- Il Difensore civico comunale esercita le sue funzioni, successivamente alla scadenza dell'incarico o in caso di sue dimissioni, fino all'entrata in carica del successore.
- Quando l'incarico cessa per decadenza, revoca, o per altro motivo diverso dalla scadenza o dimissioni, alla nuova elezione il Consiglio comunale provvede nell'adunanza successiva a quella in cui sono stati adottati i provvedimenti che hanno determinato la cessazione dall'incarico, da tenersi entro trenta giorni. In questi casi l'ufficio del Difensore Civico rimane vacante fino all'entrata in carica del nuovo eletto, secondo quanto stabilito dal quarto comma dell'art.5.
Art.9 - Cessazione dalla carica
- Nei casi di cessazione anticipata per decadenza o revoca, rispetto alla scadenza prevista dallo statuto, dalle funzioni di Difensore civico si farà riferimento a quanto disposto in casi analoghi per il Sindaco e gli Assessori negli art. nn. 42 e 43 dello Statuto.
Per quanto concerne le dimissioni esse vengono presentate per iscritto al Segretario generale ed acquisite al protocollo comunale.
Entro 30 gg. dalla presentazione delle dimissioni, il Sindaco convoca il Consiglio comunale, per la eventuale presa d'atto delle stesse e per la nomina del nuovo Difensore civico.
Art.10 - Competenze economiche
- Al Difensore civico comunale spetta una indennità mensile d'importo corrispondente ai sei decimi dell'indennità di carica ordinaria corrisposta al Sindaco conformemente a quanto previsto dal punto 3 dell'art.63 dello statuto.
- Al predetto è inoltre corrisposta l'indennità di presenza, nella misura prevista per i Consiglieri comunali, per la partecipazione, richiesta, alle adunanze del Consiglio e della Giunta comunale e di Commissioni previste o costituite in base a disposizioni di legge, delle quali lo stesso sia chiamato a far parte per l'ufficio ricoperto.
- Al Difensore civico comunale spetta il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti per i membri della Giunta Comunale, per i viaggi compiuti fuori dal territorio comunale per motivi relativi all'esercizio del suo incarico. Spetta inoltre al predetto il rimborso delle spese per l'uso di mezzi di trasporto di linea o di mezzi propri , per viaggi compiuti nel territorio del Comune per accertamenti e verifiche necessari per l'attività del suo ufficio.
Capo III
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE
Art.11 - Funzioni
- Il Difensore civico comunale provvede, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento , alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei soggetti previsti dal secondo comma dell'art.4. Provvede inoltre alla tutela degli interessi diffusi.
- Il Difensore civico esercita le sue funzioni nei confronti dell'attività dell'Amministrazione Comunale, dei suoi uffici e servizi, delle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal Comune, dei consorzi ed attività convenzionate ai quali il Comune partecipa, soggetti tutti che esercitano le funzioni proprie della pubblica amministrazione comunale, secondo quanto previsto dall'art.8 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- Il Difensore civico interviene, su istanza dei soggetti di cui al primo comma oppure di propria iniziativa, nei casi di ritardi, irregolarità, negligenze, disfunzioni, carenze, omissioni, illegittimità nell'attività dei pubblici uffici e servizi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, efficienza e di imparzialità dell'azione amministrativa, con particolare riguardo al corso del procedimento ed all'emanazione dei singoli atti, anche definitivi.
- Il Difensore civico può intervenire relativamente ad atti per i quali pendono azioni o ricorsi avanti ad organi giurisdizionali; egli può sospendere la propria attività in attesa delle relative pronunzie, valutato il rilievo delle stesse ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni.
- Il Difensore civico comunale esercita le pubbliche funzioni amministrative disciplinate dall'art.8 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed è pertanto, agli effetti della legge penale, pubblico ufficiale, con i compiti e gli obblighi conseguenti.
- Il Difensore civico comunale non è sottoposto ad alcuna forma o rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le proprie funzioni in piena indipendenza.
Art.12 - Segnalazioni relative ad altre Amministrazioni
- Qualora il Difensore civico nell'esercizio della propria attività, rilevi o venga a conoscenza di disfunzioni o carenze di uffici ed attività di altre pubbliche Amministrazioni o di imprese e società concessionarie di pubblici servizi, che si verificano o si riflettono nell'ambito del territorio comunale ed incidono dannosamente sui soggetti di cui al secondo comma dell'art.4, ne riferisce al Sindaco, comunicandogli tutti gli elementi di valutazione per l'intervento dell'Amministrazione comunale, prestando, per lo stesso, la collaborazione che gli sia eventualmente richiesta.
Art.13 - Limitazione degli interventi
- Non possono ricorrere al Difensore civico:
- i Consiglieri comunali in carica nel Comune per fatti connessi con il mandato politico-amministrativo;
- le pubbliche amministrazioni;
- il Segretario Comunale ed i Revisori dei conti dell'ente, delle aziende e dei consorzi per fatti connessi con la funzione esercitata;
- i dipendenti dell'Amministrazione comunale e delle istituzioni, aziende, enti, consorzi di cui al secondo comma dell'art.11, per far valere pretese derivanti dal rapporto di impiego o di lavoro con l'Amministrazione od altro soggetto fra quelli sopra elencati, presso il quale prestano la loro attività lavorativa.
- Non appartengono alla competenza del Difensore civico le azioni e le controversie comunque promosse od insorte nei confronti dei soggetti di cui al secondo comma dell'art.11, da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi, da incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo, i cui rapporti con i soggetti suddetti siano regolati da contratti o convenzioni.
Art.14 - Attivazione e conclusione degli interventi
- L'intervento del Difensore civico comunale può essere richiesto dai soggetti di cui all'art.4, senza particolari formalità. L'istanza può essere avanzata per scritto, fornendo tutti gli elementi necessari di riferimento al richiedente ed alla pratica o procedimento amministrativo per il quale viene chiesto l'intervento; può essere effettuata verbalmente, nel qual caso il Difensore civico od i suoi collaboratori che la ricevono assumono per scritto gli elementi essenziali della richiesta, facendola sottoscrivere all'interessato.
- Il Difensore civico comunale, esperiti gli interventi di cui ai successivi articoli, informa l'istante dell'esito degli stessi e dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione interessata.
- Nel caso in cui l'intervento del Difensore civico comunale non ottenga esito favorevole, nell'effettuare la conseguente comunicazione all'interessato lo rende edotto delle azioni che dallo stesso possono essere promosse in sede amministrativa o giurisdizionale.
Art.15 - Diritto di accesso
- Il Difensore civico per l'esercizio, su istanza o d'ufficio, delle sue funzioni, ha diritto, nei confronti dei responsabili delle unità organizzative del Comune e degli uffici e servizi degli altri soggetti previsti dall'art.11, direttamente o a mezzo del suo ufficio:
- di richiedere, verbalmente o per scritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
- di consultare ed ottenere copia, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento e di acquisire tutte le informazioni sullo stesso disponibili.
- Le notizie ed informazioni richieste sono fornite al Difensore civico comunale con la massima completezza ed esattezza. Esse comprendono tutto quanto è a conoscenza dell'ufficio interpellato, in merito all'oggetto della richiesta. Le notizie ed informazioni sono sempre fornite per scritto. Quando la richiesta è verbale il funzionario interpellato comunica in via breve quanto immediatamente è a sua conoscenza, facendo seguire nel più breve tempo la risposta scritta, che è sempre dovuta. Alle richieste viene data risposta senza ritardo, e, comunque, entro i termini previsti dal regolamento dei diritti di accesso alle informazioni ed agli atti.
- La consultazione ed il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi sono effettuati senza alcuna limitazione e spesa. Il rilascio delle copie avviene in carta libera per uso d'ufficio (tabella 3, n.16, D.P.R: 26 ottobre 1972, n. 642, nel testo stabilito dall'art.28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955). La consultazione ed il rilascio delle copie avvengono nel più breve tempo e comunque non oltre i termini previsti dal regolamento di cui al precedente comma.
- Il Difensore civico comunale è tenuto al segreto d'ufficio anche dopo la cessazione dalla carica.
Art.16 - Esercizio delle funzioni
- Il Difensore civico comunale riceve l'istanza d'intervento da uno dei soggetti previsti dall'art.4, in relazione ad una pratica o procedimento amministrativo di competenza del Comune o di uno degli enti od amministrazioni stabilite dal secondo comma dell'art.11, ovvero ritiene di dover intervenire di propria iniziativa per rimuovere una delle situazioni individuate dal terzo comma dell'art.11, richiede le notizie e le informazioni, incluse quelle relative al funzionario preposto alla pratica o procedimento; effettua la consultazione di atti ed acquisisce copia degli stessi con le modalità di cui al precedente articolo.
- Se gli elementi acquisiti offrono motivo per ritenere che sussista effettivamente una situazione che rende necessario il suo intervento, il Difensore civico informa di tale esigenza il Sindaco ed il Segretario comunale od il Presidente ed il Direttore dell'ente, ed avverte il funzionario responsabile che procederà con lui all'esame congiunto della pratica o del procedimento amministrativo. L'esame ha per fine di chiarire lo stato degli atti, il loro irregolare o ritardato svolgimento e di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante. Il funzionario responsabile è tenuto a procedere all'esame congiunto della pratica o del procedimento nella data e nella sede stabilite dal Difensore civico. Qualora sussistano impedimenti di servizio in ordine alla data, il funzionario è tenuto a concordare con il Difensore civico altra data immediatamente successiva a quella fissata.
- Dopo tale esame il Difensore civico comunica, per scritto, al funzionario responsabile, le proprie osservazioni rivolte ad assicurare la legittimità del provvedimento od atto emanando ed indica il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento. Effettua immediata segnalazione del suo intervento, inviando per conoscenza copia della comunicazione suddetta al Sindaco, al Segretario comunale od al Presidente e Direttore dell'ente ed a coloro che hanno promosso il suo intervento.
- Il funzionario preposto alla pratica od al procedimento è tenuto a provvederne alla definizione entro il termine indicato dal Difensore civico.
- Compete al Segretario comunale di informare tempestivamente il dirigente dal quale dipende il funzionario interessato dagli interventi del Difensore civico, avvertendolo che egli è tenuto ad assicurare da parte dell'Ufficio e del funzionario dipendenti tutta la collaborazione richiesta.
- Il Segretario comunale informa immediatamente il dirigente dell'esito dell'intervento del Difensore civico, trasmettendogli copia degli atti di cui al precedente terzo comma ed incaricandolo di assicurare che sia provveduto in conformità ed entro il termine prescritto.
- Nelle istituzioni, aziende, enti e consorzi dipendenti dal Comune, le funzioni di cui ai precedenti quinto e sesto comma competono al Direttore od al funzionario di grado più elevato negli stessi previsto.
- Quando vi sia stato l'intervento del Difensore civico di cui al presente articolo, gli atti ed i provvedimenti amministrativi emanati devono dar conto delle osservazioni dallo stesso formulate, motivando per quanto viene disposto diversamente da esse. Copia degli atti o provvedimenti deve essere inviata al Difensore civico.
Art.17 - Inadempienze - Provvedimenti
- Il Difensore civico comunale può segnalare al Sindaco, il funzionario o dipendente del Comune o dell'istituzione, azienda od altro soggetto previsto dall'art.11, che:
- impedisca o ritardi, senza un giustificato impedimento, l'accesso del Difensore civico comunale alle notizie, informazioni, consultazione e rilascio di copia di atti dallo stesso richiesti;
- si rifiuti o non si renda disponibile per l'esame congiunto della pratica o del procedimento di cui al secondo comma dell'art.16;
- non rispetti il termine massimo per il compimento della pratica o del procedimento fissato dal Difensore civico comunale;
- nella formazione dell'atto o provvedimento non tenga conto delle osservazioni formulate dal Difensore civico e non dia, nello stesso, motivazioni dell'inosservanza;
- in generale ostacoli, ritardi od impedisca lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico.
- Il Sindaco comunica al Difensore civico comunale, entro trenta giorni, le decisioni adottate.
Capo IV
RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE
Art.18 - Relazioni con il Consiglio comunale
- Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati, segnalando con la stessa le disfunzioni riscontrate ed eventuali proposte, innovazioni organizzative ed amministrative, per il buon andamento dell'Amministrazione comunale e degli enti e soggetti dalla stessa dipendenti.
- La relazione viene rimessa dal Difensore civico comunale al Sindaco il quale, entro un mese dalla presentazione, fissa la data della seduta del Consiglio nella quale la stessa sarà discussa. Copia della relazione è trasmessa dal Sindaco agli Assessori ed ai Consiglieri comunali, al Segretario comunale ed ai Revisori dei conti.
- Alla riunione del Consiglio comunale nella quale viene discussa la relazione partecipa il difensore civico il quale, su invito del Sindaco, interviene per fornire informazioni e chiarimenti al Consiglio.
- Il Consiglio comunale, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza ed esprime gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza della Giunta comunale e delle altre amministrazioni dipendenti, per conseguire le finalità di buon andamento complessivo dell'Ente.
- In casi di particolare importanza od urgenza il Difensore civico può inviare apposite relazioni in merito agli stessi al Sindaco ed al Consiglio comunale, segnalando i provvedimenti ritenuti opportuni.
- La relazione annuale del Difensore civico, dopo l'esame da parte del Consiglio comunale, viene diffusa nelle forme e con le modalità dal Consiglio stesso stabilite.
- Il Difensore civico comunale ha facoltà di informare la stampa ed i mezzi di comunicazione delle attività da lui svolte.
Art.19 - Rapporti con le Commissioni consiliari e con la Giunta comunale
- Il Difensore civico comunale è ascoltato, su sua richiesta, dalle Commissioni consiliari e dalla Giunta comunale, in ordine a problemi particolari inerenti all'esercizio delle funzioni del suo ufficio.
- Le Commissioni consiliari e la Giunta comunale possono convocare il Difensore civico per avere informazioni sull'attività svolta e su problemi particolari alla stessa relativi.
Art.20 - Rapporti con il Sindaco
- Il Difensore civico comunale ha rapporti diretti con il sindaco per tutto quanto previsto dal presente regolamento e per le segnalazioni con le quali viene richiesto il suo intervento o, per suo tramite, quello del Consiglio o della Giunta comunale o vengono rese note all'attenzione di detti organi particolari situazioni e disfunzioni.
- Il Difensore civico richiede al Sindaco gli interventi di sua competenza o da adottarsi dalla Giunta comunale, per assicurare il funzionamento e provvedere alle dotazioni del suo ufficio.
Art.21 - Rapporti con il Segretario comunale
- Il Difensore civico informa il Segretario comunale delle disfunzioni ed irregolarità rilevate nell'esercizio della sua attività, segnalando gli uffici ed i dipendenti responsabili dei relativi atti e procedimenti, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- Il Segretario comunale interviene, su richiesta del Difensore civico, oltre che nei casi di cui al quinto e sesto comma dell'art.16, per assicurare che, in generale, i responsabili dell'organizzazione comunale prestino la loro collaborazione nel modo più completo ed efficace, per il miglior esercizio delle funzioni di difesa civica.
- Il Segretario comunale, quando ne sia richiesto, assicura le informazioni, la consultazione e la copia di atti in suo possesso, occorrenti al Difensore civico per l'esercizio delle sue funzioni.
Capo V
DOTAZIONI ORGANIZZATIVE
Art.22 - Sede ed attrezzature
- L'ufficio del Difensore civico ha sede presso il Palazzo comunale od in altro edificio, posto in zona centrale nel capoluogo del Comune, in locali adeguati al prestigio delle funzioni che debbono esservi esercitate, idonei per ampiezza e facilità di accesso e di attesa del pubblico, compresi i portatori di handicaps. La sede è segnalata con l'evidenza necessaria per la sua facile e rapida individuazione.
- L'Ufficio è dotato dell'arredamento necessario ed idoneo, di macchine ed apparecchiature tecnologiche per l'informatizzazione delle procedure e dell'archivio, della cancelleria, stampati, telefono, telefax e quant'altro occorrente e richiesto dal Difensore civico. È corredato dei testi e delle pubblicazioni di natura giuridica, contabile, amministrativa dei quali il Difensore Civico ha segnalato la necessità.
- Per tutte le attività di competenza dell'Ufficio del Difensore civico:
- le spese postali e telegrafiche sono a carico del Comune;
- la notifica di atti e provvedimenti viene effettuata dai messi comunali;
Art..23 - Servizio di segreteria - Istituzione
- Con apposito provvedimento da adottarsi dal Consiglio comunale viene proceduto alla istituzione del servizio di segreteria del Difensore civico. Le dotazioni dei posti addetti al servizio vengono stabilite sentito il parere del Difensore civico comunale, dopo la sua entrata in carica. Alla costituzione del servizio viene provveduto mediante riduzione dell'organico di altri uffici, secondo le proposte avanzate dalla Giunta comunale al Consiglio, evitando aumenti d'organico e, per quanto possibile, modifiche delle qualifiche funzionali.
- All'assegnazione del personale nei posti previsti dalla dotazione organica del servizio viene provveduto dalla Giunta comunale, sentito il Difensore civico, gradualmente, in rapporto alle esigenze iniziali ed al loro sviluppo. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Difensore civico.
- Il Difensore civico comunale segnala alla Giunta il personale assegnato al suo servizio che non risulta idoneo alle funzioni dallo stesso esercitate. La Giunta provvede alla sostituzione, tenuto conto delle esigenze complessive dei servizi comunali.
- Su richiesta del Difensore civico il personale addetto al servizio può essere autorizzato dalla Giunta comunale a partecipare a corsi di aggiornamento e di formazione professionale, relativi alle funzioni da esercitare ed ai metodi di comportamento nei rapporti con i cittadini.
Art.24 - Servizio di segreteria - Compiti
- Il servizio di segreteria del Difensore civico provvede a tutti i compiti diretti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di difesa civica.
- Il particolare il servizio di segreteria:
- riceve, protocolla e classifica le richieste di intervento;
- svolge l'istruttoria preliminare delle singole istanze per la identificazione del loro oggetto e dell'organo o dell'unità organizzativa del Comune e dei soggetti dallo stesso dipendenti, di cui al secondo comma dell'art.11, nei confronti dei quali sono richiesti gli interventi;
- richiede agli interessati i chiarimenti e l'integrazione della documentazione che risultino necessari;
- riceve i cittadini che accedono personalmente all'Ufficio fornendo loro indicazioni sulla procedura da seguire e dando agli stessi informazioni ed orientamenti nei casi che manifestamente esulano dalla competenza del Difensore civico comunale;
- procede, a richiesta del Difensore civico, alla ricerca di leggi, giurisprudenza e dottrina, redigendo, quando sia necessario, relazioni in merito all'approfondimento effettuato;
- cura ed intrattiene i rapporti con i responsabili delle singole pratiche, per la rapida soluzione dei casi per i quali è intervenuto o deve intervenire il Difensore civico;
- cura l'archiviazione e la conservazione delle pratiche esaminate.
Art.25 - Oneri a carico del Comune
- Tutti gli oneri per le competenze economiche, la sede e l'attrezzatura, il personale del servizio di segreteria e quant'altro necessario per il funzionamento dell'istituto del Difensore civico, sono sostenuti dal Comune e sono iscritti nel bilancio comunale.
- Entro il 31 luglio di ogni anno il Difensore civico comunale segnala al Sindaco, con motivata relazione, gli interventi finanziari da preventivare nel bilancio dell'esercizio successivo per il funzionamento del suo ufficio.
- La Giunta comunale può richiedere chiarimenti ed elementi per la valutazione delle richieste avanzate dal Difensore civico. Qualora sussistano difficoltà ad accoglierle, la Giunta comunale invita il Difensore civico ad una riunione per definire, con lui, le modalità, i tempi e le eventuali riduzioni degli interventi richiesti.
Capo V
COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO
Art.26 - Rapporti con altri organi di difesa civica
- Per assicurare il coordinamento ed il miglior esercizio delle funzioni di difesa dei cittadini, il Difensore civico comunale mantiene rapporti con il Difensore civico della Regione, della Provincia e con quelli istituiti negli altri comuni della Provincia, attraverso lo scambio di esperienze, la segnalazione di informazioni e problematiche che possono trovare soluzioni comuni nelle diverse strutture.
- Il Difensore civico partecipa a riunioni, convegni, iniziative che si tengono nella Regione ed a livello nazionale e che hanno per oggetto il conseguimento della finalità di cui al precedente comma. Su sua segnalazione la Giunta comunale assume l'impegno per la spesa occorrente e provvede alla relativa liquidazione.
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art.27 - Entrata in vigore
- Il presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole esame di legittimità del Comitato di Controllo, in conformità a quanto dispone l'art.46 della legge 8 giugno 1990, n.142.
- La sua attuazione avviene secondo i tempi indicati nei precedenti articoli, con inizio della elezione ed entrata in carica del Difensore civico comunale.